martedì 1 ottobre 2013

L'aumento dell'Iva pesa su case di lusso e ristrutturazioni

L'aumento dell'Iva pesa su case di lusso e ristrutturazioni


di Dario Aquaro
L'Iva ordinaria sale da oggi 1° ottobre dal 21 al 22 per cento. L'aumento era stato previsto dalla legge di Stabilità dello scorso anno per l'inizio di luglio, erano poi state ipotizzate ulteriori proroghe e progetti di riordino, ma la crisi politica di questi giorni ha fatto scattare la misura. Vediamo che impatto avrà la nuova aliquota sugli immobili e in edilizia.
Nelle compravendite, l'aliquota del 22% si applica alle abitazioni di lusso (anche se per l'acquirente si tratta di prima casa) e agli immobili non abitativi ceduti, da imprese costruttrici o di ripristino, entro cinque anni dalla fine dei lavori. E alle abitazioni di lusso assegnate dalle cooperative edilizie «in proprietà o in godimento» ai soci. Il 22% tocca anche interi fabbricati o porzioni (abitazioni, negozi, uffici, depositi) che non hanno le caratteristiche della legge Tupini – secondo la quale più del 50% della superficie sopra terra dev'esser destinata a uso abitativo e non più del 25% della superficie dei piani sopra terra destinata a negozi, botteghe o uffici – ceduti dall'impresa sempre entro cinque anni dalla fine dell'intervento (di costruzione, oppure restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione). Al di fuori di questi casi, gli immobili residenziali sono tassati con imposta agevolata al 4% (requisiti prima casa) o 10%: aliquote che non sono state modificate.
Scaduto il termine dei cinque anni, l'Iva sulle cessioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) può esser applicata se il venditore esercita l'opzione nell'atto notarile: novità che è entrata in vigore, con il Dl 83/2012, per le operazioni effettuate dal 26 giugno 2012. L'Iva ordinaria al 22% si applica poi alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera, comprensive di beni finiti, materie prime e semilavorate, per la costruzione di abitazioni di lusso o unità immobiliari senza le caratteristiche della legge Tupini.
Sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili diversi da quelli a prevalente destinazione abitativa, si applica la massima aliquota per tutte le prestazioni di servizi, su qualunque fabbricato, abitativo e non (esclusa la fornitura con posa in opera). Ma l'aumento previsto tocca anche altri aspetti degli interventi di risistemazione. Ad esempio le consulenze professionali: dalla parcella del geometra per la presentazione della Scia allo sportello unico per l'edilizia fino al compenso del tecnico per la preparazione della certificazione energetica. O l'acquisto diretto, da parte del proprietario, di materiali per l'edilizia (vernici e pennelli, ad esempio); o l'acquisto di beni finiti (cioè pronti per l'installazione, come i termosifoni) per intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria: a meno che avvenga con posa in opera. E ancora: una parte del valore dei beni significativi (elencati dal Dm 29 dicembre 1999: dagli infissi alle caldaie ai sanitari del bagno), che infatti godono dell'Iva agevolata al 10% solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata.
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Fonte Case24Plus

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