giovedì 10 ottobre 2013

Spese anche in parti uguali se c'è l'accordo unanime dell'assemblea

Spese anche in parti uguali se c'è l'accordo unanime dell'assemblea

  • 10 ottobre 2013
di Saverio Fossati
Il riparto spese in condominio si può derogare senza problemi, purché siamo tutti d'accordo. Così la Cassazione (sentenza 22824/2013, sezione VI) ha chiarito, in applicazione degli articoli 1123 del Codice civile e 68 delle Disposizioni di attuazione, specificando però che occorre il consenso di tutti i condomini, trattandosi, nel caso di specie, della modifica a una ripartizione che era contenuta nel regolamento condominiale contrattuale.
La modifica votata era, comunque, di notevole importanza: si trattava di passare dal criterio millesimale a quello "in parti uguali". L'articolo 1123, che parla di quote proporzionali, non è però considerato di ordine pubblico, cioè inderogabile in assoluto, e l'accordo unanime di tutti i condomini può quindi portare a un diverso criterio.
Tra l'altro, pur trattandosi di una sentenza che esamina fatti precedenti all'entrata in vigore della riforma del condominio (legge 220/2012), va detto che l'articolo 1123 del Codice civile è uno dei pochi a non essere stato cambiato, quindi il principio è pienamente valido anche dopo la riforma. E anche in relazione all0'articolo 68 delle Disposizioni di attuazione, le modifiche sono andate a incidere più che altro sui termini utilizzati, che sono stati "modernizzati", sostituendo l'espressione "piano o porzione di piano" (più adatta alla situazione del 1942) con "unità immobiliare", definizione che, legandosi a quella catastale, risulta assai più chiara ed efficace nel contenzioso e individua con precisione la quota da attribuire. In ogni caso, anche se il nuovo articolo 68 ribadisce il concetto dei "millesimi", non lo rende inderogabile, così come nella versione precedente.
Fonte : Case 24Plus 

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