giovedì 31 ottobre 2013

Assemblea di condominio, riunioni fiume, fissazione di più date ed inversione dell’ordine giorno

Assemblea di condominio, riunioni fiume, fissazione di più date ed inversione dell’ordine giorno

31/10/2013
di Alessandro Gallucci 


Un nostro lettore ci chiede: 
 
Vorrei, se possibile, avere alcuni chiarimenti in merito alla convocazione dell'assemblea che l'Amministratore del condominio invia ai condomini. 
 
Avvalendosi della facoltà di indicare più giorni per la convocazione dell'assemblea nel caso in cui le sedute si prolunghino più dell'orario di fine indicato, può l'assemblea deliberarne altri rispetto a quelli predisposti dall'Amministratore? 
 
Accade che l'Amministratore del Condominio dove io abito convoca, in seconda convocazione, il venerdì e le ulteriori riconvocazioni per il sabato e la domenica successivi!! Alle ore 21, senza tener conto di impegni dei condomini nei giorni prefestivi e festivi. Si verifica così, che le sedute nei giorni successivi al primo vanno deserte e non è possibile discutere e deliberare sugli altri punti all'ordine del giorno. 
 
E' possibile modificare la discussione dei punti all'ordine del giorno con delibera assembleare prima della loro discussione? 
 
Prendiamo spunto dal quesito dell’utente per approfondire alcuni aspetti connessi ad una delle novità introdotte dalla legge n. 220/2012 (la riforma del condominio): il riferimento è all’avviso di convocazione dell’assemblea con l’indicazione di più date. 
 
Recita l’art. 66, quinto comma, disp. att. c.c.: 
 
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. 
 
Si tratta della così detta riunione fiume. 
 
Il primo elemento da evidenziare è che la fissazione di più date non può voler significare indicare un’ora di fine per ciascuna riunione. 
 
Insomma non si può dire: “ E’ indetta l’assemblea che si terrà … dalle ore 18 alle ore 22 e nel caso questo tempo non dovesse essere sufficiente nel medesimo orario dei seguenti giorni …” 
 
La corretta applicazione della norma consente all’amministratore una simile previsione “ E’ indetta l’assemblea che si terrà … alle ore 18 e nel caso questo non si dovesse riuscire a deliberare, la riunione può continuare nel medesimo orario dei seguenti giorni …”. 
 
Se l’assemblea si costituisce in prima convocazione, le prosecuzioni dovranno essere considerate prosecuzione di una prima convocazione. Idem se si tratta di seconda convocazione. Ciò ha molta importanza per i così detti quorum deliberativi. Trattandosi di prosecuzione e non di nuova assemblea non è necessaria la verifica dei quorum costitutivi. 
 
In relazione all’ordine del giorno, la legge non dice nulla in merito all’ordine di discussione. Ergo: salvo il caso di argomenti strettamente connessi e per i quali è logica una trattazione seguendo un determinato ordine, l’assemblea può decidere d’invertire l’ordine di trattazione. Chiaramente se gli argomenti connessi sono posti in mezzo agli altri, nulla vieta che possano essere discussi per primi o per ultimi. 
 
Sull’orario di svolgimento della prima riunione e delle successive prosecuzioni, invece, se l’assemblea non decide nulla, la scelta dell’orario è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministratore.


Fonte : condominioweb.com

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