martedì 29 ottobre 2013

La riservatezza in condominio tra limiti e tutele. Una breve panoramica.

La riservatezza in condominio tra limiti e tutele. Una breve panoramica.


29/10/2013
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 


Il condominio, quale luogo di stretta convivenza tra persone, richiede una costante ponderazione tra esigenze di trasparenza della gestione della cosa comune (quanto mai rafforzate dalla legge di riforma n. 220/2012) e il  diritto alla riservatezza, garantito dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e, ancor prima, dalla Costituzione (art. 2 Cost.).
 
Il compito di trovare il giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze grava, di norma, sull’amministratore di condominio, chiamato a garantire il corretto utilizzo e la custodia dei dati personali in suo possesso, in forza dei compiti a cui è preposto. 
 
Un primo fondamentale criterio è quello della pertinenza: in linea di principio, possono essere trattate solo le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni, mentre esulano dal trattamento i dati che non siano correlati alle predette attività o che siano strettamente collegate alle quote dovute dai partecipanti al condominio. In particolare, il trattamento dei dati sensibili (come quelli relativi alla salute) o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano strettamente indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio.
 
Ecco di seguito una rapida disamina dei principali riferimenti pratici in cui viene in rilievo la tutela della privacy in condominio, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Il condominio e la privacy, in www.garanteprivacy.it).     
 
Custodia dei dati personali. L’amministratore, o la persona all’uopo incaricata, deve conservare la documentazione, sia cartacea che in formato elettronico, al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza (anche informatiche per le pubblicazioni sul sito internet condominiale) a protezione dei dati, con particolare attenzione a quelli sensibili e giudiziari.
 
Bacheca condominiale. Le bacheche condominiali, comunque predisposte, possono essere utilizzate solo per avvisi di carattere generale e non anche per comunicazioni che comportano l’uso di dati o informazioni riferibili a singoli condomini (ad esempio, non è possibile l’affissione di avvisi di morosità relativi a condomini in ritardo con i pagamenti).
 
Gestione contabile. La recente riforma del condominio è intervenuta a rendere più “trasparente” la gestione contabile del condominio, consentendo ai condomini di accedere alle informazioni in possesso dell’amministrazione, seppur nel rispetto della normativa sulla privacy.
 
Ogni condominio può conoscere le spese e gli adempimenti degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore, anche senza il consenso degli altri condomini interessati. 
 
Il nuovo art. 1129 c.c., peraltro, obbliga l’amministratore a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi. La stessa norma obbliga altresì l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dal condominio o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso. Ogni condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. 
 
Il diritto di accesso ai dati personali. Più in generale, ogni partecipante alla vita condominiale (non solo i condomini, ma anche l’inquilino dell’immobile) ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano, il responsabile degli stessi e le modalità di trattamento. Con apposita domanda l’interessato potrà accedere ai dati predetti ed averne copia, con la sola esclusione dei dati personali riferibili ad altri condomini. In caso di accesso negato, il condomino può rivolgersi al garante o al giudice competente.
 
Impianti di videosorveglianza. La videosorveglianza rappresenta sicuramente un tema di forte contrasto tra le opposte esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza, entrambi interessi evidentemente tutelati dal nostro ordinamento. Sul punto, il Garante per la privacy distingue tra le riprese effettuate dai singoli condomini a salvaguardia della proprietà privata e quelle effettuate dal condominio per il controllo delle aree comuni.
 
Nel primo caso, se le immagini non vengono comunicate a terzi o diffuse all’esterno le norme della privacy non trovano applicazione (ad esempio, non sarà necessario segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli). È necessario, tuttavia, che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale da riprendere esclusivamente lo spazio privato e non anche parti comuni, pena la illiceità del sistema per violazione dei diritto di riservatezza e della inviolabilità del domicilio (cfr. Cass. civ. n. 14362/2012 e Trib. Varese, 16/06/2011, n. 1273).
 
Nel diverso caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, è necessario invece adottare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy. In particolare:
 
occorre segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli, specificando se gli impianti in questione sono collegati con le forse dell’ordine;
le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo tendenzialmente non superiore a 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio;
le telecamere dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare e non anche i luoghi circostanti quali strade, altri edifici o parti di proprietà privata;
i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

 
Il nuovo art. 1122-ter c.c., peraltro, interviene a colmare il vuoto normativo in materia, prevedendo la possibilità di installare sulle parti comuni dell’edificio impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, previa autorizzazione dell’assemblea deliberata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Fonte : Condominioweb.com

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