venerdì 25 ottobre 2013

IN ASSENZA DI DISDETTA IL CONTRATTO SI RINNOVA

IN ASSENZA DI DISDETTA IL CONTRATTO SI RINNOVA

Ho stipulato un contratto di locazione a canone libero nell'aprile del 2002. Il contratto non è stato disdettato nel 2010, per cui si è rinnovato alle medesime condizioni. Se sei mesi prima della scadenza di aprile 2014 non venisse disdettato, si prorogherebbe di altri 4 anni? Il proprietario ha aderito alla cedolare secca: ci sono adempimenti da esperire in caso di rinnovo fino al 2018?
Il contratto di locazione cosiddetto “libero”, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/98 (con durata di quattro anni più quattro), al termine del dodicesimo anno - se non tempestivamente disdettato – si rinnova di ulteriori quattro anni. Si ritiene, tra l’altro, che al termine del dodicesimo anno, la disdetta non debba essere motivata. E, infatti, l’articolo 3, comma 1, della richiamata legge 431/98 prevede l’obbligo di disdetta motivata esclusivamente “alla prima scadenza…”, cioè al termine del primo quadriennio.Sotto il profilo fiscale, il lettore deve confermare l’opzione cedolare secca, (a parte le eventuali modalità telematiche) a mezzo di deposito, presso l’agenzia delle Entrate, del Modello 69, entro trenta giorni dalla data del rinnovo (in termini fiscali “proroga”). Salvo esame della fattispecie in concreto (e del contratto e sue clausole), il lettore deve procedere – prima della scadenza del termine di proroga - alla comunicazione al conduttore di rinunciare all’aggiornamento del canone, “a qualsiasi titolo”, anche relativamente al periodo della proroga.
Fonte : Casa24Plus

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