martedì 29 ottobre 2013

Revoca e nuova nomina illegittime per mancanza dei quorum deliberativi? Può dirlo solamente l’Autorità Giudiziaria e nel frattempo dev’esserci il passaggio di consegne

Revoca e nuova nomina illegittime per mancanza dei quorum deliberativi? Può dirlo solamente l’Autorità Giudiziaria e nel frattempo dev’esserci il passaggio di consegne


29/10/2013
di Alessandro Gallucci 


Un nostro lettore, a seguito di una diatriba con l’amministratore revocato, ci domanda:
 
Il 10 agosto scorso, in assemblea straordinaria convocata ai sensi dell'art. 66 per la nomina amministratore, abbiamo votato per la conferma dell’amministratore con il seguente esito: 200 millesimi a favore della conferma mentre 510 si sono dichiarati contrari. Di conseguenza è stato nominato un nuovo Amministratore che con oltre 700 millesimi ha accettato l’incarico.
 
Trascorsi dieci giorni dal fatto l’amministratore revocato comunica che una delega di un condomino che rappresenta circa 12 millesimi, non è regolare in quanto rilasciata da nominativo che ancora non aveva fatto stipulato il contratto di compravendita, insomma dal futuro e non dall’attuale proprietario. A conti fatti quindi la maggioranza che ha votato contro la conferma, non e’ di 510 ma di 498 millesimi e pertanto insufficiente alla revoca. Domanda: è come dice il vecchio amministratore ? L’impugnazione è comunque da proporre in Tribunale, da parte dell’amministratore revocato o soltanto da parte di un condomino?
 
Fino  al pronunciamento del Tribunale, rimane in carica il nuovo amministratore, oppure come dice quello revocato resta lui in prorogatio?
 
Nella stessa deliberazione abbiamo due distinte decisioni: 
 
la revoca;
la nuova nomina.

 
La prima, secondo quanto c’è stato riferito, è da ritenersi invalida, la seconda regolare.
 
Vediamo perché.
 
La questione riguarda tre aspetti:
invalidità della delibera;
legittimazione ad impugnare;
efficacia della delibera impugnata.

 
Invalidità della delibera
Quanto alla prima questione è facile rispondere che sicuramente una deliberazione i cui quorum non rispettano quelli indicati dalla legge (nel caso della nomina/conferma dell’amministratore maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno 500 millesimi) dev’essere considerata invalida e più nello specifico annullabile. La fonte di quest’affermazione risiede in una pronuncia delle Sezioni Unite secondo le quali “sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto” (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
 
Legittimazione ad impugnare
A mente dell’art. 1137 c.c.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
 
La norma si commenta da sé: se l’amministratore non è uno dei condomini assenti, dissenzienti ed astenuti non può impugnare la delibera.
 
Efficacia della delibera impugnata
Ai sensi del terzo comma dell’art. 1137 c.c.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
 
Anche qui il commento rischia di diventare ridondante: se non si chiede la sospensione della delibera o se la si richiede ma non viene concessa, l’amministratore revocato deve passare la mano.

Fonte : condominioweb.com

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