lunedì 28 ottobre 2013

SPESE STRAORDINARIE ACCOLLABILI AL COMODATARIO

SPESE STRAORDINARIE ACCOLLABILI AL COMODATARIO

In un contratto di comodato d'uso immobiliare, si può prevedere che le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile siano tutte a carico del comodatario?
Salvo esame della fattispecie in concreto, la clausola che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria deve ritenersi legittima (non costituendo un illegittimo corrispettivo per il godimento dell’immobile). Si tenga infatti presente che - per l’articolo 1808 del Codice civile («Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie») - «il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti». In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che l’articolo 1808 del Codice civile distingue «…fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese necessarie ed urgenti affrontate per conservarla…» (si veda, per tutte, Cassazione 27 gennaio 2012, n. 1216). In particolare, secondo questa pronuncia, «…il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante…».Sul tema specifico si veda anche Tribunale di Bergamo, 20 novembre 2001, secondo cui «ai sensi dell'articolo 1808, comma 1, del Codice civile, il comodante non ha l'obbligo di consegnare e mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto con il comodatario, spettando a quest'ultimo sostenere tutte le spese necessarie per consentire detto uso, derivino esse da opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Pertanto, in un contratto di comodato che conceda il godimento gratuito del bene, la clausola per cui il comodatario assume l'obbligo di sostenere le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, limitandosi a rispettare il tipo legale, non può mai essere considerata come pattuizione volta ad introdurre un corrispettivo del godimento, ai fini della qualificazione del negozio come locazione anziché come comodato. In presenza di una tale clausola, rimane peraltro salvo, ai sensi del secondo comma, il diritto del comodatario al rimborso delle spese per opere di mauntenzione straordinaria e urgenti, ove siano volte a conservare la cosa».In tale contesto, a nostro giudizio, poiché l’articolo 1808 del Codice civile è norma derogabile, al comodatario possono essere accollate anche le spese per la conservazione dell’immobile, senza diritto al rimborso.
Fonte : Casa24Plus da L'Esperto Risponde

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