mercoledì 16 ottobre 2013

Ai fini del rispetto delle distanze il bruciatore ed i tubi dell’impianto di riscaldamento sono cose differenti

Ai fini del rispetto delle distanze il bruciatore ed i tubi dell’impianto di riscaldamento sono cose differenti

16/10/2013
di Alessandro Gallucci 



Tizio è proprietario di un appartamento che confina con quello di Caio. Ad un certo punto nota che quest’ultimo ha posizionato la caldaia dell’impianto proprio a ridosso del confine tra le due unità immobiliari.
 
Tizio si convince che può chiedere la rimozione di quella parte d’impianto per violazione dell’art. 889 c.c., rubricata Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, che recita:
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
 
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
 
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
 
Il fatto che abbiamo descritto è grosso modo quello che ha portato la Cassazione ad emettere, l’8 ottobre 2013, la sentenza n. 22888.
 
Prima di vedere che cosa hanno gli ermellini, vale la pena svolgere una premessa.
La ratio della norma (la ragione per la quale è stata scritta) è evitare che possano essere apposti sui confini tra proprietà delle cose pericolose intrinsecamente o per la funzione cui sono destinate.
 
La norma, dice sempre la Cassazione, è applicabile anche sei le unità immobiliari sono ubicate in un edificio in condominio. 
 
Si legge in una sentenza datata febbraio 2011 che “la disposizione dell'art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile, anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene (sentenze n. 13313, 25/7/2006 n. 16958, 20/8/1999, n. 880) (Cass. 22 febbraio 2011 n. 4286).
 
Insomma un’applicazione che può essere esclusa solamente per motivi seri: il caso della dismissione degli impianti centralizzati e della loro sostituzione con impianti singoli rappresenta un esempio di scuola.
 
Ad ogni modo, ciò che deve rispettare le distanze sono i tubi e non la caldaia. E’ questa la conclusione cui è giunta la Suprema Corte con la sentenza n. 22888; e non è la prima volta che gli ermellini hanno deciso in tal senso.
 
Si legge nella sentenza in esame che “negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'art. 889 c.c., prevista per la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia (Cass. n. 5492/78; n. 432/85); in particolare, il bruciatore é esente dalla presunzione assoluta di pericolosità e dall'obbligo di osservanza della distanza in tema di "flusso costante di sostanza liquida o gassosa" (Cass. n. 7152/1995; n. 145/93) (Cass. 8 ottobre 2013, n. 22888).

Fonte : condominioweb.com

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