venerdì 13 gennaio 2017

Parcheggio in cortile? No se limita i diritti degli altri condomini



Parcheggio in cortile? No se 

limita i diritti degli altri 

condomini


Il nuovo proprietario non può parcheggiare la propria auto nel cortile impedendo agli altri la possibilità di godere dello spazio comune.







“Per la Cassazione, non esiste un difetto di interesse ad agire dei condomini perché una volta “cancellato” il regolamento, che stabiliva un divieto comunque sganciato da una situazione di fatto, era possibile sostenere che il cortile condominiale, anche a causa delle sue dimensioni, non consentiva un parcheggio che si sarebbe risolto nella violazione dell'articolo 1102 del Codice civile sull'uso della cosa comune”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2016 in merito al divieto di parcheggio in cortile.
I fatti di causa. Con sentenza, il Tribunale di Verona dichiarava illegittimo, per violazione dell'art. 1102, cod. civ., l'utilizzo a parcheggio del cortile interno del fabbricato, preteso da Tizio. La pronuncia in esame veniva confermata in grado di appello.
Avverso tale ultima pronuncia, l'attore promuoveva ricorso per cassazione denunziando la violazione degli artt. 1131, 2729, comma 2, 2909, cod. civ. e deducendo che l'amministratore condominiale non aveva il potere di resistere in giudizio.
Uso della cosa comune. In base al primo comma dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Detto ciò, in tema di uso della cosa comune, per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 cod. civ. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/2014).
Difatti, in tema di parcheggio, l'esclusione dell'attitudine del cortile all'uso di parcheggio per autovetture, in quanto per sua conformazione idoneo soltanto al passaggio delle persone e al transito dei veicoli diretti nelle rimesse aventi accesso dal medesimo, è perfettamente rispondente alla fondamentale regola di cui all'art. 1102, comma 1°, cod. civ., secondo la quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione, da intendersi in concreto, in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali, e impedirne il concorrente uso degli altri comunisti, secondo il loro diritto.
Pertanto deve essere escluso il diritto di parcheggiare nel cortile condominiale, se la presenza di veicoli in sosta, oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, impedisce a un condomino di utilizzare il cortile per l'introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a pianterreno (Cass. 13 dicembre 2013, n. 27940).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, la “fonte” principale del diritto a posteggiare in cortile era stata individuata nel venir meno del regolamento condominiale che vietava tale uso, dopo la dichiarazione di nullità per un difetto deliberativo.
A parere del ricorrente, dunque, era possibile il godimento di tutti i diritti condominiali in assenza di specifici “paletti”.
Inoltre, a suo dire, il parcheggio era compatibile con le manovre di ingresso ai garage degli altri condomini.
Infine la difesa del ricorrente ricordava la disponibilità del condomino ad un uso “turnario” dell'area contesa.
Orbene, premesso ciò, a seguito dell'istruttoria, la CTU aveva ritenuto che l'uso a posteggio, anche di una sola autovettura, del piccolo cortile era tale da impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso <<secondo il loro diritto>> (art. 1102, cod. civ.); in specie, rendendo particolarmente disagevole l'ingresso di mezzi all'interno delle esistenti private autorimesse.
A tal proposito, conformemente ai principi giurisprudenziali, la Corte ha avuto modo di evidenziate che la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., “non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (Corte di Cassazione, Sentenza 14 aprile 2015, n. 7466).
Difatti, secondo i giudici di legittimità, nella vicenda in esame, la pretesa di utilizzare l'angusto cortile per posteggiare la propria autovettura, non solo impedirebbe l'uso paritario da parte degli altri condomini, ma renderebbe oltremodo difficoltosa l'utilizzazione dei garage di loro esclusiva proprietà, cosi immutando la destinazione del cortile.
Peraltro, il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art. 1102 cod. civ., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può (nel caso passandovi o stazionandovi a piedi o con l'ausilio di mezzi diversi e meno ingombranti di un'automobile) e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti ( Cassazione n. 15203 del 11/07/2011).
Quanto alla carenza di legittimazione attiva del condominio, secondo la Corte, la declaratoria di nullità per difetto deliberativo del regolamento condominiale approvato dall'assemblea non impediva, il vaglio della domanda riconvenzionale con la quale i convenuti chiedevano di negare il permesso al posteggio.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento ha respinto la domanda di Tizio e per l'effetto ha confermato la pronuncia della corte territoriale con contestuale condanna del condomino ricorrente alla spese di lite.

 Scarica Corte di Cassazione del 27 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/cortile-condominiale-parcheggio.13324#ixzz4VfORn02G
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Spetta all'erede comunicare al condominio il decesso del precedente condomino



Spetta all'erede comunicare al 

condominio il decesso del 

precedente condomino


Chi ha l'onere di comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino?







È onere dell'erede comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali.
In assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione nelle assemblee di condominio, effettuata dall'amministratore sulla base dei dati risultanti dal registro di anagrafe condominiale.
Questo il principio che si evince dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 22422/2016, depositata il 2 dicembre 2016, che ha rigettato l'impugnazione contro le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di bilanci, rendiconti e riparti.
Il caso – Il proprietario di un appartamento in condominio, ereditato dalla madre, impugnava davanti al Tribunale le delibere di approvazione dei bilanci condominiali, chiedendone l'annullamento, in quanto le stesse ponevano a suo carico oneri condominiali relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, che egli assumeva illegittimi.
A sostegno della domanda, il condomino deduceva di essere venuto a conoscenza delle delibere impugnate e dei relativi documenti contabili allegati, solo attraverso la notifica del decreto ingiuntivo, con cui gli veniva ingiunto di pagare a favore del condominio la somma di circa 7400 euro.
In particolare, l'attore sosteneva di non aver mai ricevuto da parte del condominio le convocazioni alle assemblee sopra citate, e di non aver mai ricevuto nemmeno i verbali delle assemblee, né i bilanci e i relativi stati di riparto ivi approvati.
In realtà, come ha eccepito e dedotto la difesa del Condominio, durante il periodo a cui si riferiscono le delibere impugnate l'attore, in base all'anagrafe condominiale, non risultava appartenere al Condominio, in quanto la titolarità dell'appartamento de quo risultava essere di sua madre; né era pervenuta al condominio alcuna comunicazione del decesso della signora e della successiva accettazione della eredità da parte degli eredi.
Vieppiù, nel marzo 2008 le unità immobiliari in questione venivano sottoposte a sequestro conservativo dal Tribunale civile di Roma, consegnate al custode giudiziario e, successivamente, vendute all'asta, allo stesso custode.
Ragione per cui l'amministratore del condominio, da quel momento in poi, aveva correttamente provveduto a consegnare l'avviso di convocazione delle assemblee di cui trattasi al custode giudiziario.
La decisione - Di fronte alle difese del condominio – si legge nella sentenza in commento – “era onere dell'attore fornire la prova di aver effettuato la dovuta comunicazione al condominio circa il decesso della madre e dell'accettazione dell'eredità con la conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali”.
Tale prova non risulta essere stata fornita; né risultano elementi dai quali il giudice possa desumere che l'amministratore del condominio convenuto fosse a conoscenza del decesso della precedente proprietaria dell'immobile.
Sulla base di tali presupposti, il giudice capitolino non ha potuto fare altro che dichiarare insussistente il vizio di omessa convocazione lamentato dall'attore, rigettando la domanda.
Il Tribunale ha dunque confermato la validità ed efficacia delle delibere assembleari e dei relativi bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condomino. Quest'ultimo dovrà anche pagare le spese processuali, pari a circa 3500 euro.
 Scarica Tribunale di Roma, n. 22422 del 2 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/morte-condomino.13346#ixzz4VfMY7mhQ
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Legge di stabilità 2017, il testo definitivo dai bonus casa alle pensioni

Legge di stabilità 2017, il testo definitivo dai bonus casa alle pensioni

Autore: Annastella Palasciano


Con 173 voti favorevoli e 108 contrari, il Senato ha votato la fiducia alla legge di Stabilità 2017, poco prima delle dimissioni del premier Matteo Renzi. Il testo definitivo della legge di bilancio è quello che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera, mentre restano fuori molti emendamenti che si sperava entrassero durante il dibattito a Palazzo Madama. Dai bonus casa alle pensioni, vediamo quali sono le novità di questa manovra.
  • Legge di stabilità 2017 casa - sono state prorogate al 2017, molte delle agevolazioni fiscali già presenti nella precedente finanziaria. Prima di tutto il bonus sulle ristrutturazioni edilizie che permettono al contribuente di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese per un tetto massimo di 96.000 euro. Possono accedere al bonus non solo i proprietari, ma anche gli inquilini in affitto, gli ufufruttuari e i nudi proprietari. Prolungate anche le detrazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile e il bonus mobili legato ai lavori di ristrutturazione. Nessuna proroga per il bonus legato all'acquisto delle giovani coppie. Nel testo è stato introdotto anche il sismabonus, ovvero gli incentivi per l'adeguamento antisismico degli edifici.
  • Legge stabilità 2017 pensioni - Uno dei punti principali della nuova legge di stabilità rigurda sicuramente il capitolo pensioni. Le novità principali riguardano:
  1. Anticipo pensione Ape

  2. Ape sociale o aziendale

  3. Ricongiunzione gratuita contributi

  4. Ottava salvaguardia - la salvaguardia per chi è rimasto senza lavoro e senza pensione a seguito della Riforma Fornero sarà estesa a 30.700 lavoratori.
  5. Opzione donna - le misure per il pensionamento anticipato saranno estese anche alle lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 e alle autonome nate tra ottobre e dicembre 1957. Ci sarà la pensione anticipata a 57 e 58 anni per chi ha maturato i requisiti entro il 31 luglio 2016.
  • Iri imposta reddito imprenditoriale -  L'imposta sul reddito delle imprese è una nuova forma di tassazione per le società di persone e le ditta individuali e verrà introdotta per le piccole imprese a contribuzione ordinaria a partire dal 2017. Ha il compito di sostituire l'aliquota progressiva dell'Iri, introducendo una nuova tassa piatta del 24% per tutti. Inoltre verrà abbassata dal 27,5 al 24 l'aliquota ires per le società di capitali.
  • Legge di stabilità 2017 famiglia - Proroga dei voucher asili nido al 2017 e al 2018 e introduzione del cosiddetto "bonus mamma domani", un contributo di 800 euro per le nascite e le adozioni del 2017.
  • legge di stabilità 2017 lavoro -  Il limite imponibile per i premi di produttività tassati al 10% sarà alzato fino a 4000 euro per un reddito massimo di 80mila euro. Permangono gli sgravi contributi, ma diventano più selettivi.                  
  • FONTE : TEAM IDEALISTA

Ristrutturazioni, avanti per tutto il 2017 con il bonus 50%

Ristrutturazioni, avanti per tutto il 2017 con il bonus 50%
di  Paola Mammarella



23/12/2016 – Ci sarà un anno in più per usufruire delle detrazioni del 50% sugli interventi di ristrutturazione. La Legge di Bilancio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.

La legge ha prorogato anche il Bonus Mobili per l’arredo di abitazioni che sono state oggetto di interventi di ristrutturazione e ha introdotto il Bonus Alberghi per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Detrazione 50% per le ristrutturazioni

La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, fino ad un tetto massimo ammissibile di 96mila euro, spetta per gli interventi di:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico (la legge ha introdotto il Sismabonus, che scade il 31 dicembre 2021 e permette di avere incentivi maggiori in base ai risultati raggiunti);
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.

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Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione.

pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. La detrazione avviene con un rimborso ripartito in dieci rate annuali di pari importo.

In condominio, le comunicazioni dei dati relativi ai pagamenti dovranno avvenire online entro il 28 febbraio di ogni anno.

Bonus Mobili

Fino al 31 dicembre 2017 si può richiedere il Bonus Mobili, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata nel 2016. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimenti, di tende e tendaggi e altri complementi di arredo, mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.

Il tetto di spesa ammissibile, come negli anni passati, è di 10mila euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifici bancari o postali, ma sono ammessi anche carte di credito o carte di debito Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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Stop al Bonus Mobili Giovani Coppie

Nel 2017 non ci sarà invece il Bonus Mobili per le giovani coppie, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, ma non di elettrodomestici, destinati ad arredare la prima casa di proprietà. L’agevolazione destinata alle coppie under 35 sposate o conviventi, che hanno acquistato la prima casa nel 2016 o nel 2015, scade definitivamente il 31 dicembre 2016.

Bonus Alberghi

Per il 2017 e il 2018 è riconosciuto un credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi. Il credito è ripartito in due quote annuali di pari importo.Per questi interventi è disponibile un plafond di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

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giovedì 12 gennaio 2017

Il singolo condomino può accedere direttamente al conto corrente bancario condominiale. Superata l'eventuale condotta omissiva dell'amministratore di condominio.


Il singolo condomino può 

accedere direttamente al conto 

corrente bancario condominiale.

Superata l'eventuale condotta 

omissiva dell'amministratore di 

condominio.


Accesso diretto al conto corrente bancario condominiale: legittima la richiesta documentale del singolo condomino


Non ci sono più scuse: ogni singolo condominoha la facoltà di richiedere anche all'intermediario – ossia alla banca – copia dei documenti relativi al rapporto di conto corrente condominiale, superando in tal modo l'eventuale condotta omissiva dell'amministratore di condominio.
Il Collegio di Roma dell'Arbitrato Bancario Finanziario, con decisione n. 7960 del 16 settembre 2016, risolve con tale affermazione la controversia instaurata da una condomina, la quale, dopo aver più volte e senza successo richiesto all'amministratore di condomino detta documentazione, si era rivolta alla banca presso la quale il conto corrente condominiale risultava aperto.
Tuttavia, in tale sede, la condomina ricorrente si era vista opporre un rifiuto per «mancanza dei presupposti di legittimazione attiva (essendo l'amministratore l'unico legittimato a richiedere la documentazione in parola)» – la banca motivava così il proprio diniego, sulla base del nuovo disposto dell'art. 1129 c.c. e di quanto precisato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter del 23 aprile 2014.
Al riguardo, va ricordato che la riforma, intervenendo profondamente sull'art. 1129 c.c., ha introdotto, tra le altre previsioni, la disposizione secondo cui «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» (comma 7).
L'amministratore è dunque tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati.


 Collegio di Roma Arbitrato Bancario Finanziario decisione n. 7960 del 16 settembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/accesso-conto-corrente-bancario-condominiale.13342#ixzz4VZbA7Jdg
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