giovedì 12 gennaio 2017

Il singolo condomino può accedere direttamente al conto corrente bancario condominiale. Superata l'eventuale condotta omissiva dell'amministratore di condominio.


Il singolo condomino può 

accedere direttamente al conto 

corrente bancario condominiale.

Superata l'eventuale condotta 

omissiva dell'amministratore di 

condominio.


Accesso diretto al conto corrente bancario condominiale: legittima la richiesta documentale del singolo condomino


Non ci sono più scuse: ogni singolo condominoha la facoltà di richiedere anche all'intermediario – ossia alla banca – copia dei documenti relativi al rapporto di conto corrente condominiale, superando in tal modo l'eventuale condotta omissiva dell'amministratore di condominio.
Il Collegio di Roma dell'Arbitrato Bancario Finanziario, con decisione n. 7960 del 16 settembre 2016, risolve con tale affermazione la controversia instaurata da una condomina, la quale, dopo aver più volte e senza successo richiesto all'amministratore di condomino detta documentazione, si era rivolta alla banca presso la quale il conto corrente condominiale risultava aperto.
Tuttavia, in tale sede, la condomina ricorrente si era vista opporre un rifiuto per «mancanza dei presupposti di legittimazione attiva (essendo l'amministratore l'unico legittimato a richiedere la documentazione in parola)» – la banca motivava così il proprio diniego, sulla base del nuovo disposto dell'art. 1129 c.c. e di quanto precisato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter del 23 aprile 2014.
Al riguardo, va ricordato che la riforma, intervenendo profondamente sull'art. 1129 c.c., ha introdotto, tra le altre previsioni, la disposizione secondo cui «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» (comma 7).
L'amministratore è dunque tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati.


 Collegio di Roma Arbitrato Bancario Finanziario decisione n. 7960 del 16 settembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/accesso-conto-corrente-bancario-condominiale.13342#ixzz4VZbA7Jdg
www.condominioweb.com 

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