venerdì 13 gennaio 2017

Spetta all'erede comunicare al condominio il decesso del precedente condomino



Spetta all'erede comunicare al 

condominio il decesso del 

precedente condomino


Chi ha l'onere di comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino?







È onere dell'erede comunicare all'amministratore del condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali.
In assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione nelle assemblee di condominio, effettuata dall'amministratore sulla base dei dati risultanti dal registro di anagrafe condominiale.
Questo il principio che si evince dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 22422/2016, depositata il 2 dicembre 2016, che ha rigettato l'impugnazione contro le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di bilanci, rendiconti e riparti.
Il caso – Il proprietario di un appartamento in condominio, ereditato dalla madre, impugnava davanti al Tribunale le delibere di approvazione dei bilanci condominiali, chiedendone l'annullamento, in quanto le stesse ponevano a suo carico oneri condominiali relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, che egli assumeva illegittimi.
A sostegno della domanda, il condomino deduceva di essere venuto a conoscenza delle delibere impugnate e dei relativi documenti contabili allegati, solo attraverso la notifica del decreto ingiuntivo, con cui gli veniva ingiunto di pagare a favore del condominio la somma di circa 7400 euro.
In particolare, l'attore sosteneva di non aver mai ricevuto da parte del condominio le convocazioni alle assemblee sopra citate, e di non aver mai ricevuto nemmeno i verbali delle assemblee, né i bilanci e i relativi stati di riparto ivi approvati.
In realtà, come ha eccepito e dedotto la difesa del Condominio, durante il periodo a cui si riferiscono le delibere impugnate l'attore, in base all'anagrafe condominiale, non risultava appartenere al Condominio, in quanto la titolarità dell'appartamento de quo risultava essere di sua madre; né era pervenuta al condominio alcuna comunicazione del decesso della signora e della successiva accettazione della eredità da parte degli eredi.
Vieppiù, nel marzo 2008 le unità immobiliari in questione venivano sottoposte a sequestro conservativo dal Tribunale civile di Roma, consegnate al custode giudiziario e, successivamente, vendute all'asta, allo stesso custode.
Ragione per cui l'amministratore del condominio, da quel momento in poi, aveva correttamente provveduto a consegnare l'avviso di convocazione delle assemblee di cui trattasi al custode giudiziario.
La decisione - Di fronte alle difese del condominio – si legge nella sentenza in commento – “era onere dell'attore fornire la prova di aver effettuato la dovuta comunicazione al condominio circa il decesso della madre e dell'accettazione dell'eredità con la conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali”.
Tale prova non risulta essere stata fornita; né risultano elementi dai quali il giudice possa desumere che l'amministratore del condominio convenuto fosse a conoscenza del decesso della precedente proprietaria dell'immobile.
Sulla base di tali presupposti, il giudice capitolino non ha potuto fare altro che dichiarare insussistente il vizio di omessa convocazione lamentato dall'attore, rigettando la domanda.
Il Tribunale ha dunque confermato la validità ed efficacia delle delibere assembleari e dei relativi bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condomino. Quest'ultimo dovrà anche pagare le spese processuali, pari a circa 3500 euro.
 Scarica Tribunale di Roma, n. 22422 del 2 dicembre 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/morte-condomino.13346#ixzz4VfMY7mhQ
www.condominioweb.com 

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