venerdì 25 ottobre 2013

Dare della zingara alla tua vicina ti costa 5.700 euro.

Dare della zingara alla tua vicina ti costa 5.700 euro.


25/10/2013
di Ivan Meo (Giudice di Pace di Tagliacozzo, sezione Penale, del 18-10-2013)
 
Il Giudice di Pace, escludendo il riconoscimento delle attenuanti per ingiuria ai danni del vicino di casa, ha considerato l’accaduto di non lieve entità anche perché maturati nell’ambito condominiale in cui dovrebbe prevalere un sentimento di solidarietà. Per tali ragioni il termine “zingara”, utilizzato dall’imputato, assume non solo una valenza dispregiativa, ma evoca un concetto di estraneità alla comunità civile ed è avulsa da un contesto in cui si tende ad inglobale anche soggetti di nazionalità diversa.
 
Via gli zingari da questo condominio! Questa frase gli è costata molto cara ad una coppia di condomini che hanno rivolto l’epiteto ad una loro vicina di casa di “colpevole” di appartenere ad una nazionalità diversa dalla loro. Il giudice di pace ha escluso le attenuanti presentando un “conto” molto salato: 500 euro il marito, 700 la moglie. Quest’ultima accusata anche di aver minacciata la vicina perché aveva impugnato un martello. A questa somma vi è da aggiungere il risarcimento alla parte civile: per un totale 5.700 euro, oltre ovviamente alle spese processuali.
 
Quando non prevale la solidarietà. Il Giudice di Pace di Tagliacozzo, nell’emettere la sentenza, ha innanzitutto escluso ogni sconto di pena in quanto valutato l’ambiente in cui si sono svolti i fatti assurgono, per tali ragioni una certa gravità, in quanto proprio nei condomini «dovrebbe prevalere un sentimento di solidarietà in quanto proprio “nel condominio si svolge la primaria attività di relazione sociale dell’individuo» e «la mancanza di solidarietà fra gli appartenenti a tale comunità è spesso foriera di gravi conseguenze sul piano individuale e sociale». Inoltre la cittadina bulgara era stata oggetto da una serie di insulti “che assume valenza dispregiativa nei confronti della persona offesa, in quanto evoca un concetto di estraneità alla comunità civile e organizzata e assume, così inteso, un significato lesivo della dignità e della onorabilità della persona cui l’espressione è rivolta”.
 
La hit-parade degli insulti. Il caso analizzato purtroppo non è unico nel suo genere. Tutti ricorderanno la memorabile condanna del giornalista Giampiero Galeazzi che aveva offeso il portiere del suo condominio definendolo “meridionale di m…”. Invece il Tribunale di Varese, ha condannato con una sanzione di 2000 euro, un condomino che ha insultato le vicine di casa apostrofandole come “terrone di m..” durante una lite per un posto auto. Ma anche la Cassazione nel 2011 si era trovata a dirimere una controversia analoga. Dare del "terrone" a chi non ha origini meridionali è comunque offensivo. Infatti, la Cassazione con sentenza n.42933 del 2011 aveva confermato la condanna, comprensiva anche di un risarcimento per i danni morali, nei confronti di condomino piemontese che durante una lite con il vicino di casa, pur sapendo che questi non era meridionale, gli aveva detto «lei per me può andare solo a fan..., terrone di merda». Quindi l'assimilazione del vicino paragonato, non solo a un rifiuto organico, ma anche a un individuo che, per la sua origine, è evidentemente ritenuto obiettivamente inferiore, ha fatto confermare la decisione della Suprema Corte. Quindi anche se oggi siamo abituati ad utilizzare un linguaggio molto più colorito la giurisprudenza ci fa notare che “vi sono espressioni che hanno un carattere obiettivamente insultante che disumanizza la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi”.

Fonte : condominioweb.com

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