mercoledì 23 ottobre 2013

Le pensiline di notevoli dimensioni sono nuove costruzioni e devono essere autorizzate. Non possono essere considerate semplici pertinenze.

Le pensiline di notevoli dimensioni sono nuove costruzioni e devono essere autorizzate. Non possono essere considerate semplici pertinenze.


23/10/2013
di Alfredo Pesce (Consiglio di Stato, sentenza n. 4997, Sezione Quinta, del 14-10-2013)
 
La pensilina di notevole consistenza altera in modo significativo l’assetto del territorio quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (cosiddetto principale). Per tali motivi, non può considerarsi “pertinenza”, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni.
 
Definizione
pensilina aggettante

Dal punto di vista architettonico, la pensilina va intesa come un elemento di copertura in aggetto, spesso strutturalmente indipendente, utilizzato a protezione di porte, finestre. In generale, possiamo dire che il termine pensilina definisce un'infrastruttura accessoria presente principalmente nell'ambito dell'edilizia urbana e ferroviaria costruita allo scopo di fornire un riparo dalle intemperie alle persone in attesa nelle fermate, nelle stazioni, sui marciapiedi e ballatoi. Si tratta, di massima, di una tettoia posizionata a terra mediante delle colonne autoportanti, oppure, ove necessario, staffata a sbalzo su parete. Ricordiamo che tale manufatto, può variare sulla base della tipologia dei materiali e della struttura variabile nella forma e nelle dimensioni. I materiali impiegati possono essere svariati, dal legno al ferro, al policarbonato per la struttura portante, al vetro o vetroresina o tegole nella copertura. In base alla zona geografica e quindi alle differenti condizioni climatiche, anche lo spessore della struttura può variare sulla base del carico che dovrà sopportare (ad es. neve) in virtù della sua funzione di protezione dagli agenti atmosferici.
 
Il caso di specie
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune contro l’installazione di una pensilina di notevoli dimensioni precisando che vi è una difformità tra la nozione civilistica di “pertinenza” e quella data in edilizia. Infatti, in quest’ultimo caso, il concetto ha una portata ridotta: è chi l’ha realizzata senza sottostare al regime concessorio che deve dimostrare come il manufatto non abbia un valore autonomo perché non può essere utilizzato indipendentemente dal (presunto) bene principale. E soprattutto bisogna provare che non è aumentato il carico urbanistico. I titolari dell’impianto non ci riescono, devono rinunciare all’opera abusiva ma evitano almeno le spese dei due gradi di giudizio.
 
La decisione
Per tali motivi i Giudici dispongono l’abbattimento della tettoia e della pensilina, di grandi dimensioni, in quanto realizzate senza la richiesta del permesso di costruire. Non è determinante che se si trovano in rapporto con l’immobile non costituiscono una pertinenza del cosiddetto bene principale perché alterano comunque l’assetto del territorio, anche se si tratta di strutture facilmente smontabili.
 
Alcuni precedenti giurisprudenziali
Nella stragrande maggioranza dei casi, sia per la funzione che per la sua struttura, la pensilina non è considerata un’opera provvisoria ed accessoria. Per tali ragioni è necessario il permesso di costruire per la realizzazione delle medesime. In tal senso la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 settembre 2011, n. 3326 aveva precisato che la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
 
Per tali ragioni sono in genere soggetti a permesso di costruire, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.
 
Recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che “laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole, tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2013, n. 3939). Quindi la pertinenza, in ambito edilizio, è privo di una sua autonoma utilizzazione e valore (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221).

Fonte : condominioweb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf