mercoledì 8 ottobre 2014

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL CONDIZIONATORE

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL CONDIZIONATORE

Ho eseguito, su una palazzina di mia proprietà, costituita da tre unità immobiliari locate a terzi, lavori di rifacimento della facciata e di tinteggiatura. Al fine di eseguire correttamente le opere indicate, ho dovuto provvedere, tramite idraulico di fiducia, in un primo momento alla rimozione del corpo esterno del climatizzatore (ancorato alle mura perimetrali della facciata) e, quindi, una volta terminata l'esecuzione della ristrutturazione, ho incaricato nuovamente il tecnico della posa della pompa di calore nel luogo ove era precedentemente ubicata. Preciso che il climatizzatore in questione è di proprietà del conduttore dell'abitazione posta al primo piano, ed è stato dal medesimo orginariamente installato.L'intervento di rimozione della macchina e di successiva installazione dovrà essere addebitato al conduttore o rimane a carico del locatore?
Salvo esame del caso in concreto e del contratto, il locatore – se non ha prestato il consenso - può anche contestare all’inquilino l’illegittima installazione del motore del condizionatore sulla facciata dell’edificio, chiedendo la sua rimozione. Tanto più che la giurisprudenza – resa in materia di condominio (e, dunque, in una diversa situazione giuridica, retta da differenti norme rispetto alla locazione) – ha avuto modo di puntualizzare che l’installazione di un grande motore del condizionatore può deturpare il decoro architettonico dell’edificio (si veda, per tutte, Cassazione 22 agosto 2003, n. 12343). Quanto alla locazione, si tenga presente che – secondo l’articolo 1587, numero 1, del Codice civile - il conduttore deve «...prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze». Se si compromettere l’estetica del fabbricato si viola il citato articolo 1587. Si veda, in questo senso, Cassazione 4 marzo 1988, n. 2275, secondo cui «...l’abuso nel godimento non implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali e può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi del locatore, d'altra parte ad escludere l'arbitrarietà del comportamento del conduttore non può valere il rilievo che, da un punto di vista astratto, le modifiche ed innovazioni apportate alla cosa locata possano servire a migliorare la cosa stessa, in quanto dev'essere la volontà del locatore a prevalere, altrimenti l'arbitraria intromissione altrui verrebbe a violare l'accordo contrattuale intervenuto tra le parti».Ove, invece, il locatore abbia prestato il consenso (e comunque non intenda contestare l’installazione) – salvo patto contrario - le spese per lo spostamento/ricollocamento del motore del condizionatore, eseguite nell’ambito della manutenzione straordinaria della facciata devono ritenersi a suo carico, a norma dell’articolo 1576 del Codice civile, per il quale «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore».
FONTE : CASA24PLUS

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