giovedì 23 ottobre 2014

Non commissioni i lavori abusivi in casa tua? Sei comunque responsabile!

Non commissioni i lavori abusivi in casa tua? Sei comunque responsabile!


Il principio. “Ai fini del disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato previsto dall'art. 44 Dpr. 380/2001 è necessario escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42867 del 14/10/2014): con questa succinta ma sufficiente motivazione la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di una signora punita per le opere edilizie abusivamente realizzate su un terreno di sua proprietà.
La particolarità di questa sentenza e del caso trattato risiede nel fatto che non era stata l'imputata a commissionare le opere ed anzi era rimasto provato che ella aveva neppure sapeva della loro realizzazione: ciò, però, non ha impedito la sua condanna, rea di non aver comunque impedito le opere illegittime. => Chi risponde dell'abuso edilizio? L'usufruttuario o il nudo proprietario?
Non sei responsabile solo se non hai interesse e non puoi impedire. I giudici di Legittimità hanno applicato il principio giuridico ormai affermatosi nel corso degli anni che ha reso più difficile l'assoluzione dei proprietari in casi di abusivismo edilizio: essi infatti, secondo i Giudici di Piazza Cavour, anche quando non siano i committenti delle opere abusive, ne risponderanno tuttavia in tutti i casi in cui non riescano a dimostrare di non avere interesse alla loro realizzazione e (attenzione: “e”, e non già “oppure”…) di non avere avuto la possibilità di impedirli (Cass. Pen, Sezz. III, sent. n. 33540 del 19/06/2012).
In caso contrario vigerà una sorta di “presunzione di colpa”, ossia dell'affermazione del principio per cui il solo fatto di essere proprietari comporta la responsabilità penale per gli abusi edilizicommessi sui propri immobili, indipendentemente da averne o meno commissionato la realizzazione.
Gli indizi di colpevolezza. A questa sorta di presunzione di responsabilità per i proprietari non committenti (ma, per così dire, approfittatori dell'altrui commissione) si aggiungono poi varie ipotesi di colpevolezza fondate non su prove ma su indizi: vi sono, in sostanza, taluni elementi che, benché non costituiscano la prova della colpevolezza dei proprietari per gli abusi realizzati sulle loro proprietà, cionondimeno sono ritenuti dalla giurisprudenza della Suprema Corte sufficienti a pervenire ad una sentenza di loro condanna. Si pensi, ad esempio, alle “ipotesi di piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e all'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione”, così come pure all'esistenza di “rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario” oppure ancora alla “eventuale presenza di quest'ultimo in loco, nello svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, nella richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, nel regime patrimoniale dei coniugi” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 26121 del 12/04/2005). Anche l'abitare “nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva” costituisce un sufficiente indizio di colpevolezza (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 9536 del 20/01/2004), al pari di ogni altro “comportamento (che può assumere sia forma positiva che negativa), da cui si possa ricavare una compartecipazione anche solo morale nella altrui condotta illecita” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 8667 del 12/01/2007).
Applicando tali principi è agevole comprendere come sia chiaramente condannabile il “nudo proprietario che abbia la disponibilità dell'immobile ed un concreto interesse all'esecuzione dei lavori”, a meno che “non alleghi circostanze utili a dimostrare che si tratti di interventi realizzati da terzi a sua insaputa e senza la suavolontà” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 39400 del 21/03/2013).
E la presunzione di innocenza. In tutti i casi in cui siano ravvisabili elementi come quelli appena indicati (o, a maggior ragione, proprio questi) sarà quindi praticamente quasi automatica e scontata la condanna per l'abusivismo edilizio, tanto più che trattandosi di reato contravvenzionale non è necessario provare l'esistenza di una chiara consapevolezza e volontà di commettere un reato, essendo sufficiente accertare la sussistenza della colpa, ben ravvisabile negli elementi sin qui elencati.
Accanto ai citati profili indizianti di colpevolezza, però, sussistono anche criteri in base ai quali determinare una forma di “presunzione d'innocenza”, ossia una serie di ipotesi che, ove sussistenti, comportano l'assoluzione dell'imputato per reati edilizi: sono tutti quei casi in cui “all'esito del vaglio degli elementi di prova, si possa escludere l'interesse o il consenso del proprietario all'abuso” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42867 del 14/10/2014). Ove cioè il proprietario dimostri di non trarre alcuna utilità dall'opera abusiva realizzata su un bene di sua proprietà e di non avervi prestato alcun consenso (ovvero che non ci siano prove, nemmeno indiziarie, del suo consenso) alla sua realizzazione, in tali casi egli sarà ritenuto innocente fino a prova contraria del reato contestatogli. Innocente perché ignaro dell'opera illegittimamente realizzata sulla sua proprietà e tale ignoranza l'avrà salvato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 14 ottobre 2014, n. 42867


Fonte : www.condominioweb.com

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