venerdì 17 ottobre 2014

LA LOCAZIONE DELLA CASA CON DIRITTO DI ABITAZIONE

LA LOCAZIONE DELLA CASA CON DIRITTO DI ABITAZIONE

Alla morte di Mario, l'immobile adibito ad abitazione familiare si devolve ai figli e alla moglie Anna, che detiene il diritto di abitazione. Poichè l'immobile è molto grande, Anna, con il consenso dei figli, decide di affittare alcune stanze a studenti per far fronte alle tasse e alle spese. Si chiede se il contratto di affitto deve essere sottoscritto da Anna o anche dai figli.
Il diritto di abitazione attribuisce la facoltà di uso dell'immobile solo allo scopo di abitarvi. Il diritto è incedibile e il titolare può far godere dell'abitazione solo i membri della sua famiglia. Poiché però il divieto di cessione del diritto di abitazione non ha natura pubblicistica, è privo del carattere di inderogabilità nei confronti del nudo proprietario in quanto attiene ai diritti patrimoniali di carattere disponibile. Ciò comporta che il nudo proprietario possa convenire con il titolare del diritto di abitazione di derogare al divieto di cessione e il relativo accordo è valido ed operante in quanto riflette un diritto di cui i titolari possono liberamente disporre. Il contratto di locazione potrà quindi essere sottoscritto dalla madre, ma sarà opportuno far precedere detto contratto da accordi tra nudi proprietari e titolare del diritto di abitazione ove si consenta espressamente detta facoltà. Il reddito andrà poi dichiarato dal soggetto locatore.
FONTE : CASA24PLUS

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