martedì 7 ottobre 2014

CON IL DECRETO " SBOCCA ITALIA " AGEVOLAZIONI FISCALI SULL'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI

l'’art. 21 del Decreto Legge "Sblocca Italia" ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per coloro che acquistano uno o più immobili, ad uso abitazione, purchè non classificati o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/7 o A/8, di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR n. 380/2001 e li concedano in locazione per almeno 8 anni.
L'acquisto dell’immobile dovrà essere effettuato tra il 01/01/2014 e il 31/12/2017.
La norma non fa riferimento alle pertinenze anche se, in prima battuta, si ritiene che le stesse possano rientrare nel “monte acquisti” rilevante per il bonus e neppure agli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell’art.3 co.1 DPR 380/2001, che, sia ai fini imposte dirette che IVA sono sempre stati assimilati a quelli di ristrutturazione.
Il beneficiario dell’agevolazione deve essere una persona fisica non esercente attività commerciale.
Il limite massimo di spesa sul quale calcolare il beneficio è attualmente fissato in euro 300.000,00, importo, questo, che dovrebbe tenere conto anche degli oneri accessori indipendentemente dal numero di immobili acquistati.
L’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile.
La deduzione sarà ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non sarà cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese quale, ad esempio, il “bonus” pari al 25 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di euro 96.000,00, per gli immobili oggetto di interventi di recupero.
Al fine di potersi avvalere di questo beneficio fiscale è necessario che:
  • l’immobile sia concesso in locazione, in via continuativa per almeno 8 anni, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione;
  • l’immobile abbia una classificazione energetica A o B;
  • che il canone di locazione applicato non sia superiore a quello cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art.2 comma 3 L. 9 dicembre 1998 n.431, oppure quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” o, infine, a quello definito in ambito comunale ai sensi dell’art.3 comma 114 L.24 dicembre 2003 n.350 (c.d edilizia a canone speciale);
  • il conduttore non sia parente di primo grado del locatore.
Il diritto alla deduzione non verrà meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso di tale periodo purché, entro un anno dalla risoluzione, ne venga stipulato un altro.

L’incentivazione spetta inoltre, alle medesime condizioni, anche per le spese sostenute dal contribuente, persona fisica, per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso.
FONTE : FIMAA NOVARA

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