sabato 4 ottobre 2014

Obbligo di formazione per gli amministratori di condominio

Obbligo di formazione per gli amministratori di condominio



25 set 2014, pubblicato da Andrea Polo in: Altro Condominio Norme Primo piano Varie 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è diventata legge l’obbligatorietà, per tutti coloro i quali svolgano la professione di Amministratore di Condominio, a frequentare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento. Questo è solo l’ultimo tassello, in ordine temporale, della complessa riforma dei condomini che è stata varata con la legge numero 220 del 2012 la quale ha introdotto modifiche sostanziali sia nella gestione del condominio sia nella professionalità richiesta a chi lo amministra.
Proprio in virtù dell’alto tasso di improvvisazione che in questa professione si è rilevato, e che rischiava di mettere in cattiva luce anche chi svolge la professione di amministratore di condominio in maniera seria e competente, si è deciso di introdurre l’obbligo, che prevede un minimo di 72 ore di formazione nella fase iniziale della carriera alle quali, con cadenza periodica, dovranno essere aggiunte almeno 15 ore di aggiornamento.
Estremamente soddisfatte anche le associazioni di categoria che, in occasione di un incontro organizzato neglio scorsi giorni da Confedilizia, hanno ribadito il loro totale appoggio all’obbligatorietà della formazione; indispensabile dal momento che, per amministrare in maniera corretta un condominio, si devono possedere diverse competenze in abito tecnico, contabile, legale e, non ultimo, fiscale.
Il Decreto ministeriale, che come detto è stato pubblicato nel numero 140 della Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre. La riforma del condominio e dell’amministraizione di esso arriva dopo ben sette decenni da quando la prima normativa che disciplinava questa materia fece la sua comparsa sul codice civile.
Riuscirà questa nuova norma, come auspicato da molti, a rendere più chiara la gestione dei condomini e, soprattutto, più serena la vita all’interno di essi?
FONTE : IMMOBILIARE.IT

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