giovedì 16 ottobre 2014

Chi utilizza ammoniaca e candeggina rischia una condanna penale per il disagio provocato alla vicina di casa.

Chi utilizza ammoniaca e candeggina rischia una condanna penale per il disagio provocato alla vicina di casa.

Molestati i condomini con emissioni di gas e vapori tossici per utilizzo, in maniera eccessiva, di ammoniaca e candeggina.
Il fatto. Il Tribunale di Padova condannava l'imputata ad una ammenda, oltre che al risarcimento del danno, per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., perché usava per la pulizia degli spazi condominiali ad uso pubblico in maniera eccessiva, ammoniaca ecandeggina, in quantità abnorme, molestando condomini ed estranei con emissioni di gas e vapori tossici. Avverso tale sentenza l'imputato propone atto d'impugnazione deducendo che la vicina di casa aveva una soglia di tollerabilità delle emissioni ben inferiore rispetto a quella dell'uomo comune; quanto alla pena, invece, non si sarebbe tenuto conto della saltuarietà dell'uso di detergenti.
Condotta molesta. Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte vi è la sussistenza del reato di "getto pericoloso di cose", per tali motivi tutte le obiezioni mosse dalla condomina sotto accusa sono accolte dalla Cassazione che conferma, con sentenza 7 ottobre 2014, n. 41726, la condanna fissata in Tribunale. Decisiva per la decisione è il non solo il quadro probatorio, fondato sulle dichiarazioni di diverse persone - che hanno confermato la persistenza di "odori forti, lacrimazione e problemi respiratori" - ma anche una serie di accertamenti fotografici relativi alla strana coloritura del pavimento, dovuta all'uso di detergenti chimici. Inoltre, la condomina, dedita all'impiego di candeggina e ammoniaca, ha perseverato nella condotta molesta, pur conoscendo il disagio lamentato dalla vicina di casa, costretta a subire emissioni per nulla gradevoli.
Il reato di getto pericoloso di cose. Il reato disciplina, come bene giuridico protetto, l' incolumità pubblica intesa quale incolumità di più persone o anche di singoli individui. La fattispecie non richiede il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone essendo sufficiente il realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene (Cass., 22.12.2005, n. 46846). Il reato non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma è un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone (Cass. 13.7.2011, n. 37495).
Un precedente. La Corte di Cassazione, con una precedente sentenza n. 39197 del 23/09/2013, ha stabilito che l'uso di determinati detersivi, viene considerato pari a qualsiasi altro atto o atteggiamento che risulti molesto e se viene compiuto a tale scopo integra gli estremi della condotta prevista dall'art. 660 del codice penale [molestia o disturbo alle persone] . Perché si configuri il reato in parola, pertanto, è sufficiente (ma necessario) utilizzare per le pulizie degli spazi comuni (o pertinenziali a quelli di proprietà) un prodotto che si sappia essere nocivo per i vicini: basta che tale azione venga compiuta anche una sola volta perché il reato si perfezioni, non occorrendo la ripetitività ed abitualità della condotta lesiva. È tuttavia necessario che vi sia consapevolezza in chi utilizzi il detersivo incriminato della sua nocività per il vicino: in caso contrario mancherebbe la prova della volontà di nuocere o comunque di recare disturbo, elemento essenziale per la sussistenza del reato in parola.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 7 ottobre 2014, n. 41726

Fonte : www.condominioweb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf