giovedì 30 ottobre 2014

Quando l'assemblea può vietare l'installazione di un pannello solare sul lastrico ad un condomino?

Quando l'assemblea può vietare l'installazione di un pannello solare sul lastrico ad un condomino?















Il fatto. Un condomino impugna una delibera adottata dall'assemblea del suo condomino rilevando che tale organo non lo aveva autorizzato adinstallare sul tetto condominiale otto pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Nelle sue doglianze il condomino ribadisce che l'assemblea non aveva dato atto delle maggioranze attraverso le quali la delibera era stata adottata né del nominativo di coloro che avevano espresso voto favorevole o contrario.
Il condominio giustifica il diniego dell'autorizzazione al condomino di collocare sul tetto condominiale tali pannelli fotovoltaici sulla base del fatto che il condomino non aveva fornito all'amministratore alcun progetto specifico contravvenendo, in tal modo, a quanto specificatamente previsto dal terzo comma dell'articolo 1122 bis del codice civile. Inoltre il condominio motivava il diniego di tale autorizzazione in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento condominiale che vietava l'esecuzione di opere che potessero modificare l'architettura esterna del fabbricato violando i limiti previsti dall'articolo 1102 del codice civile in materia di uso delle parti comuni.
Lo svolgimento del processo. Il Giudice del Tribunale di Milano ha constatato che la delibera impugnata risulta viziata sia dalla mancata specifica indicazione della votazione per teste, sia perché il nuovo articolo 1122 bis del codice civile, introdotto dalla recente riforma del condominio attuata dalla legge n. 220 del 2012, non prevede alcun potere limitativo in capo all'assemblea quando uno dei condomini decida di installare sul tetto condominiale pannelli fotovoltaiciche, come è noto, consentono la produzione di energia sfruttando fonti rinnovabili.
Per quanto concerne il primo motivo di invalidità della delibera assembleare il giudice attraverso la sentenza in commento aderisce ad un orientamento giurisprudenziale consolidato che già prima dell'avvento della riforma del condominio ha in varie pronunce puntualizzato che “ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso …” (Cass. Civ. 29 gennaio 199 n. 810; Cass. Civ. 7 marzo 2005, n. 4806).
Dopo aver ribadito, quindi, l'obbligo di indicare per teste i condomini assenti e dissenzienti e le quote rispettivamente rappresentate la sentenza in commento si sofferma sull'invalidità della delibera poiché l'assemblea ha esercitato una facoltà non concessagli dal nuovo articolo 1122 bis cc che, al fine di favorire l'utilizzo delle parti comuni da parte del singolo condomino, riconosce ad ogni condomino la facoltà di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare ( terzo comma articolo 1122 bis c.c.)
I limiti consesso assembleare. L'articolo 1122 bis del codice civile riconosce ad ogni condomino la possibilità di installare pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare subordinando tale facoltà al fatto che l'interessato, nel momento in cui l'installazione in questione comporta delle modifiche alle parti comuni, ne dia comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
Per quanto concerne i poteri che l'assemblea può esercitare, in questi casi, occorre precisare che la stessa può instaurare la discussione e può imporre, attraverso una delibera assunta con le maggioranze prescritte dal quinto comma dell'art. 1136 c.c.(maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio), particolare cautele a salvaguardia del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell'edificio. Inoltre, l'assemblea, può subordinare l'esecuzione di tali lavori alla prestazione di particolare garanzia da parte dell'interessato.
In pratica dall'esame della nuova norma è possibile dedurre che l'assemblea, esaurite le attività appena citate, non ha alcuna facoltà di negare al condomino interessato l'autorizzazione ad eseguire tali impianti. Quindi l'assemblea di condominio non può vietare l'installazione al singolo condomino di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, ma può esclusivamente imporre particolari cautele quando tale opera influisca sulle parti comuni. Queste sono solo le facoltà che l'organo assembleare può esercitare in base a quanto sancito dal nuovo articolo 1122 bis del codice civile.
Tribunale di Milano n. 11707 del 7 ottobre 2014


Fonte :  www.condominioweb.com

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