giovedì 23 ottobre 2014

Rifare il tetto male può costare caro anche al direttore dei lavori

Rifare il tetto male può costare caro anche al direttore dei lavori


Rifare il tetto e scoprire che nonostante tutto alle prime forti piogge entra acqua in casa, con chi prendersela; logico pensare all'impresa esecutrice dei lavori, ma per il tetto rifatto malamente anche il direttore dei lavori può passare i suoi guai.
Secondo la Corte di Cassazione – che s'è pronunciata sull'argomento con la sentenza n. 20557 depositata in cancelleria il 30 settembre 2014 – in tema di contratto di appalto e nello specifico di rifacimento del tetto mal eseguito, il direttore dei lavori, a determinate condizioni, può essere considerato (cor)responsabile assieme all'impresa esecutrice delle opere.
La pronuncia s'inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale e ribadisce un concetto importante: il direttore dei lavori deve fare quanto è possibile per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, ma non può essere considerato responsabile sempre e comunque, salvo il caso in cui vi siano elementi che dimostrino (detta in termini comuni) che sia stato “l'ombra dell'impresa durante tutta l'esecuzione delle opere”. => La responsabilità dell'amministratore per l'esecuzione dei lavori appaltati alle ditte esecutrici.
Rifare il tetto
In questa locuzione ricomprendiamo una serie d'interventi manutentivi, tra i quali:
a) sostituzione dei coppi;
b) rifacimento dell'impermeabilizzazione;
c) bonifica di quella parte dell'edificio (Es. rimozione amianto).
Nel caso risolto dalla sentenza n. 20557 il condomino aveva fatto causa all'impresa esecutrice dei lavori, all'amministratore ed al direttore dei lavori perché a suo dire nel rifare il tetto non s'era operata una buona bonifica e ed impermeabilizzazione dello stesso.
Direttore dei lavori, autonomia dell'appaltatore e responsabilità per danni, questi i concetti cardine attorno ai quali ruota la sentenza n. 20557; prima di entrare nel merito della decisione degliermellini è utile soffermarsi su questi concetti.
Direttore dei lavori
Il codice civile nelle norme dedicate all'appalto (art. 1655 e ss.) non fornisce una definizione di direttore dei lavori.
Secondo la dottrina, “il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori” (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).
Tizio commissiona a Caio l'esecuzione di opere edili ma non ha le competenze tecniche per seguire i lavori, sicché nomina l'ing. Sempronio (ma il direttore dei lavori può essere anche un geometra o un architetto) per vigilare sull'operato della ditta appaltatrice.
Appaltatore
L'appaltatore è quella figura cui il committente demanda l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio.
Esso, dice la legge, assume l'incarico “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (art. 1655 c.c.).
Ad esempio: preso l'impegno di rifare il tetto, l'appaltatore deve agire nei modi e nei tempi stabiliti e se non ci riesce se ne assume la piena responsabilità (così detta obbligazione di risultato).
Per proseguire nell'esempio, l'appaltatore potrebbe rifare il tetto in modo difforme alla regola dell'arte.
In questo contesto il direttore dei lavori, nominato dal committente, può essere considerato(co)responsabile con l'appaltatore se non ha vigilato adeguatamente sull'esecuzione dell'opera.
Tradotto in termini pratici: il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere del danno da cattiva impermeabilizzazione del tetto, se si dimostra che un suo intervento più diligente avrebbe consentito la corretta posa in opera del manto impermeabilizzante; chiaramente l'onere di dimostrare tale fatto spetta a chi agisce in giudizio per sentire dichiarata la responsabilità.
Fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori? È questo, nella sostanza, l'oggetto della sentenza n. 20557.
Secondo la corte regolatrice “il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza” anche in relazione a profili marginali riguardanti l'esecuzione dei lavori medesimi.
Come dire il direttore dei lavori dev'essere presente, ma non dev'esserlo fino al punto di diventare “l'angelo custode” della ditta.
Cass. 30 settembre 2014 n. 20557


Fonte : www.condominioweb.com

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