martedì 14 ottobre 2014

Compensi maturati da un professionista nei confronti del condominio.

Compensi maturati da un professionista nei confronti del condominio.

Se un condominio stipula rapporti contrattuali con professionisti la condizione per il pagamento delle relative prestazioni deve essere espressamente stabilita per iscritto, poiché solo in tal modo sarà possibile risalire con chiarezza alla reale volontà delle parti.
Il fatto.
La moglie ed il figlio di un ingegnere ormai scomparso, citano in giudizio un condominio per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali maturate dal loro congiunto nei confronti di un condominio, precisando che dopo la morte del padre anche il figlio ha continuato a rendere prestazioni professionali nei confronti del condominio in questione.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori ribadiscono che il defunto ingegnere, in ragione di una delibera assembleare risalente al 1981, aveva redatto una perizia giurata prevista dalla legge n. 219/1981"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti" che attestava i danni sopportati dallo stabile in occasione del sisma del 1980 e del 1981. L' ingegnere successivamente scomparso, all'epoca dei fatti, aveva seguito tutte le fasi della pratica presso il comune al fine di potere ottenere il contributo statale previsto dalla legge appena citata, la pratica in questione si era conclusa positivamente.
In seguito al decesso dell'ingegnere il condominio instaurava un nuovo rapporto professionale con il figlio, anch'egli ingegnere, il quale espletava una serie di prestazioni per le quali maturava un compenso superiore a sedicimila euro, mentre il compenso professionale per le prestazioni maturate dal padre (dante causa) ammontava ad oltre centoventimila euro.
Lo svolgimento del processo. Instaurato il processo si costituiva il condominio il quale eccepiva che il compenso maturato dall'ingegnere scomparso per le prestazioni professionali svolte era subordinato, in ragione di un semplice accordo verbale intercorso a suo tempo fra l'ingegnere ed il condominio, all'esito dell'effettivo finanziamento della pratica che non era ancora pervenuto al condominio committente; mentre per quanto riguardava il compenso maturato dal figlio il condominio eccepiva ormai l'intervenuto pagamento. => Attività fiscale dell'amministratore di condominio e richiesta di compensi extra
D'altro canto, invece, il condominio non contestava alcunché né in merito all'effettiva esistenza di tali prestazioni professionali rese prima dal padre e, successivamente, da parte del figlio, né tantomeno in merito all'importo maturato dai due professionisti per le rispettive prestazioni.
Le due eccezioni che, invece, solleva il condominio nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza riguardano l'esistenza di una clausola condizionale che subordinava il pagamento delle prestazioni professionali maturate del padre al finanziamento della pratica, mentre per quanto riguarda le prestazioni professionali maturate dal figlio il condominio si limita ad eccepire l'intervenuto pagamento.
La sentenza. del Tribunale di Benevento evidenzia, invece, che dagli atti di causa non emerge alcuna prova che attesti l'esistenza di una clausola con la quale le parti avessero subordinato il pagamento delle prestazioni maturate dall'ingegnere scomparso al buon esito della pratica che coincideva con il conseguimento del contributo statale previsto dalla legge 219/1981.
Dal canto loro, tuttavia, gli attori hanno comunque confermato che in passato il loro congiunto avesse comunque concesso al condominio la possibilità di pagare il compenso per le prestazioni professionali rese solo al momento del conseguimento del contributo statale, tuttavia dell'esistenza di tale possibilità non è stata fornita alcuna prova da parte del condominio convenuto.
La sentenza. In merito all'accertamento dell'esistenza o meno di tale clausola Il Tribunale di Benevento, allineandosi all'orientamento seguito in passato dalla giurisprudenza, ha rilevato che i contraenti, in ragione del principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'articolo 1322 del codice civile operando nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, possono legittimamente prevedere un evento condizionante (sospensivo o risolutivo dell'efficacia) dal quale far dipendere il concreto adempimento di una delle obbligazioni del contratto, ma l'esistenza di tale condizione è opportuna che confluisca in un documento scritto, dal quale sarà sempre possibile dedurre la reale volontà delle parti.
Infatti nel caso di specie la sentenza del Tribunale, dopo aver verificato la mancanza di un accordo scritto che abbia stabilito che il pagamento del compenso per le prestazioni professionali da parte del condominio poteva avvenire solo in seguito al conseguimento del contributo statale da parte di quest'ultimo, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato ha rilevato che "se insorge una controversia sulla esistenza ed effettiva portata di una convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la prova ed al giudice del merito compiere una approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti" (Cass. Civ., sez. II, 8 agosto 1990, n. 8051).
Riportando tale principio al caso analizzato dal Tribunale di Benevento poiché il condominio (convenuto) non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale condizione risolutiva, non può ritenersi in alcun modo dimostrata l'esistenza di tale condizione.
In merito, invece, alla seconda delle eccezioni sollevate dal condominio convenuto riguardante l'intervenuto pagamento delle prestazioni professionali rese dall'attore, figlio dell'ingegnere defunto,la stessa è stata ritenuta infondata. Infatti, le fatture riguardo alle quali il condominio contesta l'avvenuto pagamento riguardano, in realtà, le prestazioni rese dal professionista per la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, per i quali il condominio ha già pagato quanto dovuto. Invece i compensi per i quali il professionista ha instaurato il giudizio conclusosi con la sentenza in commento riguardano ulteriori competenze professionali maturate per la consulenza fornita al condominio in occasione di un progetto di revisione di quote millesimali.
Tenendo conto di tali circostanze la sentenza ha disposto la condanna del condominio al pagamento delle prestazioni professionali maturate da padre e figlio ingegneri nonché al pagamento di tutte le spese di giudizio.
Attenzione, quindi, se il condominio stipula rapporti contrattuali con professionisti la condizione che stabilisce che il pagamento delle relative prestazioni avvenga al verificarsi di un determinato evento (nel caso di specie conseguimento di un contributo statale per i lavori di ristrutturazione di edifici che abbiano subito danni in occasione del terremoto 1980/1981) deve essere espressamente stabilita per iscritto, poiché solo in tal modo sarà possibile risalire con chiarezza alla reale volontà delle parti.
Tribunale di Benevento n. 300 del 28 febbraio 2014


Fonte : condominioweb.com

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