lunedì 27 ottobre 2014

Canone di locazione, niente aggiornamento ISTAT se non è il proprietario a domandarlo

Canone di locazione, niente aggiornamento ISTAT se non è il proprietario a domandarlo

Quando si parla di canoni di locazione, tanto per l'ipostesi di affitti di abitazioni, tanto per i casi di locazioni per usi non abitativi, si è soliti sentire parlare, per gli anni successivi al primo, di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT. (Aggiornamento del canone di locazione: perchè basta l'invio della nuova fattura.)
Che cosa vuol dire e quando si applica tale aumento?
Partiamo dal primo dei due quesiti.
Il costo della vita e l'aggiornamento del canone di locazione
contratti di locazione, specialmente quelli di lunga durata (4+4 o 6+6), prevedono il pagamento di un canone quale corrispettivo per il godimento dell'immobile.
La somma pattuita al raggiungimento dell'accordo, è evidente, avrà un valore diverso negli anni. Spieghiamoci meglio. In termine di acquisto, il valore di 500 € nel 2014 è differente dal valore che quella stessa cifra avrà l'anno dopo o negli anni seguenti.
Per ovviare a questo inconveniente è possibile prevedere l'aggiornamento del canone di locazione agganciandolo al costo della vita.
Attualmente, per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone libero, quelli così detti 4+4, non è previsto alcuno specifico riferimento normativo che consente tale aggiornamento.
Nel pieno vigore della legge n. 392/78 la norma applicabile per addivenire all'aggiornamento, era l'art. 24 della suddetta legge che recitava:
Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
L'attuale legge che disciplina gli aspetti principali delle locazioni abitative fa riferimento agli indici ISTAT solamente per le ipotesi di blocco degli sfratti (cfr. art. 11 l. n. 431/98). Ciò vuol dire che l'aggiornamento del canone può essere valutato anche sulla base di altri parametri. C'è da dire che, nella realtà quotidiana, l'indice dei prezzi al consumo è il parametro unanimemente preso a riferimento.
Per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, l'aggiornamento del canone è facoltativo (cfr.art. 32 l. n. 392/78).
In sostanza abolita la legge sull'equo canone, per entrambe le tipologie di locazioni l'aggiornamento del canone dev'essere previsto contrattualmente, altrimenti non è richiedibile.
E' bene ricordare che per le locazioni abitative rispetto alle quali s'è optato per la così detta cedolare secca, il proprietario dell'immobile, operando tale scelta, rinuncia agli aggiornamento del canone (cfr. d.lgs n. 23/2011).
La richiesta del canone nella nuova misura (Come chiedere l'aumento dell'affitto)
Avanziamo un esempio pratico per spiegare meglio il quali casi sia possibile pretendere l'aggiornamento del canone.
S'ipotizzi che Tizio ha locato a Caio un bene immobile (abitazione) per un canone mensile pari ad € 500,00. L'anno successivo, in ragione dell'aumento del costo della vita parametrato sulla base dei prezzi al consumo, il canone non dovrebbe più essere pari ad € 500,00 ma, supponiamo ad € 503,00.
In tali ipotesi, da quando è dovuta questa maggiorazione?
In un proprio arresto datato 26 maggio 2014, la Cassazione ha ricordato che “la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati […](v. Cass. n. 14673 del 2003)” (Cass. 26 maggio 2014 n. 11675).
Ciò vale tanto nel caso di locazioni ad uso abitativo, tanto per le ipotesi di locazioni per uso differente.
Insomma se il proprietario richiede bene, altrimenti non può avanzare pretese in un periodo successivo.
Resta ferma, ad avviso di chi scrive, la possibilità di prevedere l'aggiornamento automaticosenza necessità di comunicazioni al momento della stipula del contratto, inserendo una clausola nell'accordo in tal senso, oggetto poi di una specifica pattuizione.

Cass. 26 maggio 2014 n. 11675


Fonte : www.condominioweb.com

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