venerdì 3 ottobre 2014

L'«APE» È NECESSARIO ANCHE PER NEGOZI E UFFICI

L'«APE» È NECESSARIO ANCHE PER NEGOZI E UFFICI

Originariamente l'Ace si rendeva obbligatorio per le sole abitazioni in caso di affitto e di vendita, con indicazioni sugli annunci pubblicitari, mentre per le attività commerciali, quali negozi e uffici, l'obbligo non sussisteva.A oggi è cambiato qualcosa? Per le attività commerciali, sussiste l'obbligo di informare l'inquilino e, quindi, di munirsi, preventivamente rispetto al contratto di locazione, dell'attestato?
Anche per gli affitti e le vendite (e relativi annunci) di immobili commerciali o a uso ufficio, in generale, è necessaria l’acquisizione dell’Ape, attestato di prestazione energetica (precedentemente Ace, attestato di certificazione energetica). Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi dell’Ape – a norma dell’articolo 3, comma 3, del Dlgs 192/2005 – non gli immobili commerciali e ad uso ufficio ma, esemplificativamente, le seguenti categorie di edifici: «gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili... gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi...». Circa l’obbligo di dotarsi dell’Ape, l’articolo 6, comma 3, del citato Dlgs 192/2005 stabilisce poi che «nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari».
FONTE : CASA24PLUS

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