mercoledì 27 maggio 2015

TARSU DA RICONSIDERARE PER L'AREA DI SMALTIMENTO

TARSU DA RICONSIDERARE PER L'AREA DI SMALTIMENTO

Il quesito riguarda la tassa sui rifiuti solidi urbani per l'anno 2011/2012 per un capannone in categoria D/8, utilizzato esclusivamente come locale deposito (stoccaggio e smaltimento di materiali imballati), comprese la aree di pertinenza. È corretta l'applicazione da parte del Comune di aliquote piene, nonostante non vengano prodotti rifiuti? Il Comune è stato invitato a effettuare una verifica, ma senza alcun esito.
È quanto mai singolare la vicenda esposta dal lettore. Il Comune chiama a concorrere alle spese del servizio di gestione dei rifiuti, il proprietario di un locale destinato, oltre che a «stoccaggio» (cioè, a deposito), anche a «smaltimento» di rifiuti. Siccome lo smaltimento «costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti» (articolo 182 del codice ambientale, approvato con Dlgs 152/2006), verrebbe da obiettare che i rifiuti, eventualmente prodotti in un siffatto locale, «sono giunti già a destinazione», e che pertanto non si vedrebbe in che modo l’utente abbia fruito delle prestazioni del Comune, in termini di raccolta, di trasporto, di trattamento, di stoccaggio e di deposito in discarica, ossia di smaltimento.Ciò nonostante, non ci risulta esista una norma che esoneri un simile locale dalla tassa sui rifiuti. E se l’insediamento ne produce, e inquina, non si sottrae alla regola, inflessibile, che «chi inquina, paga».Paga, però, secondo le regole contemplate dall’ordinamento, e non nei termini applicati dal Comune, che ha tassato il locale e l’area scoperta a tariffa piena.La prima cosa che viene in mente, è che «non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati» (articolo 62, comma 2, del Dlgs 507/1993, vigente nel biennio 2011-2012). Il deposito e l’area scoperta operativa, destinati a stoccaggio e smaltimento, sono palesemente esclusi dall’imposizione, perchè sarebbe assai imbarazzante sostenere che si producono rifiuti... in un deposito di rifiuti.Le superfici non destinate a stoccaggio e smaltimento (come uffici, bagni, sale di sosta e di attesa), in cui si producono rifiuti assimilati e quelli urbani, sono soggette alla tassa.Quanto alla tariffa, possiamo ipotizzarare che, nei pressi dell’insediamento o nei suoi dintorni, il Comune non svolga il servizio di raccolta. Se ciò fosse vero, la tassa sarebbe dovuta in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 59, commi 2 e 4 («se il servizio di raccolta... non è svolto nella zona... di esercizio dell'attività dell'utente,... il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita»). Lo sconto, insomma, può arrivare al 60 per cento.In conclusione, la tassa è dovuta sulle superfici destinate a uffici, a bagni, a sale di sosta e di attesa e simili, con lo sconto indicato.
FONTE : CASA24PLUS

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf