venerdì 15 maggio 2015

L’Ecobonus per tende e schermature solari è a «maglie larghe»: ecco cosa è agevolabile

L’Ecobonus per tende e schermature solari è a «maglie larghe»: ecco cosa è agevolabile


di Dario Aquaro
Tende e schermature solari mantengono “più freschi” gli edifici, contribuendo al risparmio energetico. Per questo è finalmente possibile – dopo gli attesi chiarimenti – installarle godendo dei benefici del cosiddetto Ecobonus (detrazione del 65%).

Nel definire il raggio d'azione del bonus, infatti, l'Enea ha dovuto fare uno sforzo di interpretazione, anche con l'ausilio dei produttori. L'allegato B al Dm 26 giugno 2009 (che ha sostituito i contenuti dell'allegato M al Dlgs 311/06 cui fa riferimento al legge di stabilità) non contiene infatti norme “di prodotto”. L'Agenzia ha così analizzato le normative Uni sul calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e indicato alcuni paletti. «Ne risulta un paniere comunque vasto. Sono agevolabili tutte le tipologie di schermature solari tecniche, interne, esterne o integrate nelle vetrazioni, ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a Nord – spiega l'ingegner Lara Bianchi, responsabile ufficio tecnico Unicmi –. Deve trattarsi dunque di prodotti “tecnici”, non tende decorative, a protezione di una superficie vetrata. Applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall'utente con il fai da te. Possono essere in combinazione con vetrate o autonome, cioè aggettanti come le tende da sole; ma non fisse, perché impedirebbero al contrario l'irraggiamento nei periodi invernali».Grazie a un'interpretazione “estensiva” del provvedimento godono dello sconto molte tipologie di prodotti: semplificando, sono ammessi la maggior parte delle installazioni mobili a protezione della finestra irradiata dal sole o comunque che siano strutturalmente unite all'edificio; mentre vengono escluse le soluzioni separate dall'edificio o facilmente smontabili.Come illustra la guida curata da FederlegnoArredo, in collaborazione con Assotende, tra le schermature esterne rientrano ad esempio tende da sole, a veranda, a rullo, cappottine mobili, pergole, zanzariere. E tra quelle interne, i rulli avvolgibili, le veneziane, le plissettate, le verticali, gli skylighter. Sono comprese anche tutte le chiusure oscuranti (veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, ecc), in qualsiasi orientamento.
La legge di stabilità 2015 circoscrive l'agevolazione fiscale del 65% (valore massimo di 60mila euro) alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Dopo quella data, a meno di altre proroghe o modifiche, l'ecobonus sarà sostituito con la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. L'intervento può riguardare una sostituzione o una nuova installazione. Lo sconto, sia Ires che Irpef, è diviso in dieci rate uguali di pari importo e ammesso entro il limite di capienza dell'imposta annua. Per le persone fisiche, indipendentemente dall'avvio dell'intervento, conta la data dell'effettivo pagamento delle spese, tramite bonifico “parlante”.
Per poter fruire del bonus, alla data di richiesta l'immobile dev'essere “esistente” e in regola con il pagamento dei tributi, ma non c'è bisogno che sia dotato di impianto di riscaldamento. Poi, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per completare l'iter bisogna trasmettere in via telematica la documentazione tecnica all'Enea. Tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage del sito efficienzaenergetica.acs.enea.it), l'utente può inserire anche da solo le informazioni richieste. Dopo la registrazione e l'accesso, è richiesta la compilazione della scheda descrittiva (allegato F al “decreto edifici”) con i dati tecnici relativi a tipologia (interna, esterna, integrata) e superficie (mq) della schermatura; superficie finestrata protetta (mq); esposizione, classe del fattore solare Gtot (da 0 a 4, ricavato dalla scheda tecnica), materiale e meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito, fisso). Non è richiesta una classe prestazionale minima. E all'interno del campo relativo al risparmio energetico, se manca un'apposita valutazione tecnica, si può anche inserire il valore “zero”.
Al termine della procedura, si riceve il codice personale (Cpid) che identifica la pratica e vale come prova dell'avvenuto invio. Il Cpid va stampato e conservato, insieme all'allegato F firmato, la scheda tecnica, la fattura e la ricevuta del bonifico “parlante”.
FONTE : CASA24PLUS

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf