venerdì 22 maggio 2015

Ristrutturazioni edilizie. La Cassazione allarga i benefici fiscali anche al conduttore

Ristrutturazioni edilizie. La Cassazione allarga i benefici fiscali anche al conduttore

Per ottenere il beneficio fiscale derivante dalla ristrutturazione dell'immobile non è rilevante la proprietà del bene, ma l'inerenza delle spese di ristrutturazione.
La Corte di Cassazione, nella sezione tributaria, con la sentenza 27 marzo 2015, n. 6200 ha stabilito che, per detrarre l'Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, non è necessario essere proprietario dello stesso immobile, ma basta esserne l'inquilino. Nel caso di specie il conduttore di un complesso alberghiero aveva chiesto il rimborso IVA collegato alla ristrutturazione realizzata sul fabbricato.
Infatti, ai fini del beneficio, non rileva la proprietà del bene, bensì l'inerenza delle spese di ristrutturazione come costo d'impresa diretto a produrre in futuro maggiori ricavi e maggiori redditi. In particolare, la Commissione di secondo grado ha notato che gli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA non fanno distinzione tra spese inerenti a immobili appartenenti alla parte contribuente e spese inerenti a immobili invece condotti in locazione. Ecco perché l' elemento discriminante non è la proprietà dell'immobile, bensì l'inerenza delle spese di ristrutturazione come costo d'impresa destinato a produrre maggiori ricavi e maggiori redditi.


Tale decisione ha provocato il rigetto del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e, invece, l'accoglimento delle richieste del conduttore di un complesso alberghiero che aveva chiesto il rimborso di un credito IVA collegato alla ristrutturazione realizzata sul fabbricato.
Il rimborso era stato negato dall'Agenzia delle entrate sia perché il credito derivava da spese per la ristrutturazione di una struttura alberghiera condotta in locazione, quindi ritenuta non suscettibile di ammortamento per mancanza del requisito della proprietà, sia perché la società contribuente, all'epoca inattiva, non aveva mai attivato la preventiva procedura dell'interpello disapplicativo. Ma i giudici tributari non hanno condiviso la tesi dell'Agenzia e hanno annullato il rifiuto.
Corte di Cassazione, sezione tributaria, 27 marzo 2015, n. 6200


Fonte : www.condominioweb.com 

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