venerdì 8 maggio 2015

Targa amministratore condominiale, adempimenti, decisioni e spese

Targa amministratore condominiale, adempimenti, decisioni e spese

La targa dell'amministratore condominiale ha rappresentato una delle novità introdotte nel codice civile dalla legge n. 220/2012 – la così detta riforma del condominio – anche se in realtà molti comuni già la prevedevano in base ai propri regolamenti locali.
L'art. 1129, quinto comma, c.c. ha specificato che:
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
Non solo, il successivo sesto comma specifica che:
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
La ratio delle norme è evidente: consentire ai così detti terzi di individuare facilmente chi ci occupa della gestione dell'edificio. Coerenza avrebbe imposto di fare lo stesso per ogni edificio, anche per quelli in proprietà esclusiva, giacché la natura condominiale dello stabile non sempre è determinante (anzi sovente non lo è) rispetto alle problematiche in materia di danni, ecc. Ma questo è un altro discorso.
Torniamo alla nostra targa dell'amministratore condominialeCon la Riforma arrivano le targhe (della discordia)
Chi la deve fare installare? In che modo?
Chi paga le spese?
Quali le conseguenze per il caso di mancata installazione?
Partiamo dal primo quesito: spetta all'amministratore, nella propria qualità, far installare la targa contenente i suoi recapiti. Trattandosi di spese da sostenersi nell'interesse diretto del condominio, essa dev'essere sostenuta da tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. Di targhe, sul mercato, ve ne sono tantissime. Ciò che conta è rispettare le norme dettate dagli eventuali regolamenti condominiali. E se il regolamento contrattuale prevede il divieto di apposizione sulle parti comuni di qualunque insegna, targa e simili oggetto? Ad avviso di chi scrive quella norma non avrebbe valore:
a) rispetto ai regolamenti contrattuali stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma perché l'art. 1129 c.c. rientra tra quelli inderogabili;
b) per quelli stipulati prima, perché, almeno ad avviso di chi scrive, le disposizioni dei contratti ad esecuzione periodica e continuata (quali sono i regolamenti contrattuali) non hanno più efficacia nel caso di contrarietà rispetto a disposizioni di legge imperative (così detta inefficacia sopravvenuta).
È bene che le targhe siano di dimensioni tali da rientrare tra quelle non considerate pubblicitarie dalla legge (cfr. d.lgs. n. 507/93 e regolamenti locali), al fine di evitare la sottoposizione al pagamento delle imposte per la pubblicità.
Passiamo, adesso, alle conseguenze per la mancata apposizione della targa condominiale. La legge non ricollega al alcuna specifica sanzione all'inadempimento. Ciò non vuol dire che esso non possa essere tenuto in considerazione, assieme ad altri, ai fini della valutazione di eventuali gravi irregolarità nella gestione.
Al di là di ciò, che cosa fare se l'amministratore non vi provvedere volontariamente. Ad avviso di chi scrive è bene operare nel modo seguente:
a) diffidarlo formalmente chiedendo l'apposizione della targa;
b) in caso di reiterato inadempimento chiedere la convocazione di un'assemblea, nei modi e nelle forme di cui all'art. 66, primo comma, disp. att. c.c. per la deliberazione in merito;
c) se nemmeno con una delibera che gli imponga di provvedere all'apposizione l'amministratore adempie, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiederne la revoca per mancata esecuzione delle delibere assembleari (art. 1129, dodicesimo comma n. 1 c.c.).
Chiaramente in caso d'inadempimento a seguito di diffida, la richiesta di convocazione di cui al punto b) può essere avanzata anche direttamente per la revoca assembleare.


Fonte : www.condominioweb.com 

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