giovedì 14 maggio 2015

Le Entrate chiariscono che per non perdere il bonus la nuova casa dev’essere la dimora abituale

Prima casa, l’agevolazione è valida anche se il riacquisto è gratuito

Le Entrate chiariscono che per non perdere il bonus la nuova casa dev’essere la dimora abituale


14/05/2015 - I benefici delle agevolazioni per prima casa non decadono in caso di cessione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa e riacquisto a titolo gratuito di altro immobile, entro un anno dall’alienazione, da adibire a propria abitazione principale.
Prima casa, l’agevolazione è valida anche se il riacquisto è gratuito
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E, in cui recepisce l’indirizzo della Corte di cassazione.

Le Entrate fanno notare che secondo la normativa vigente (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986)  “in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di ‘prima casa’ prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.

Tuttavia la stessa norma prevede che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Quindi la Risoluzione sottolinea che “il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio però può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale”.

L’Agenzia porta all’attenzione la sentenza 16077/2013 della Corte di cassazione che  dichiarava: “il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (…)riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4, in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito”.

Tale orientamento è stato ribadito, inoltre, con l’ordinanza 17151/2014; per i giudici quindi il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile, entro un anno dall’alienazione, è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.

Prima della risoluzione 49/E l’Agenzia aveva diffuso documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), di orientamento opposto in cui stabiliva che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l’acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione.

Prendendo atto dei principi affermati più volte dalla Corte di cassazione, le Entrate hanno cambiato orientamento ma ribadiscono la necessità, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale del contribuente.
FONTE : EDILPORTALE

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