giovedì 21 maggio 2015

Fessurazioni e distacco dei pavimenti.

Fessurazioni e distacco dei pavimenti.

La giurisprudenza ha classificato “gravi difetti” anche quelli derivanti da una cattiva installazione di mattonelle e pavimenti all'interno delle unità immobiliari.
Le cavillature sugli intonaci. Si verificano quando la resistenza alla rottura di un materiale da costruzione viene superata a causa di uno stress. Per la valutazione tecnica di una cavillatura e per risalire al corretto ripristino, è importante conoscere la causa che ha generato lo stress e l'origine di questa. Se la posa in opera non viene eseguita secondo metodi e tempi precisi, il laterizio assorbe l'acqua di impasto dell'intonaco, per cui si verificano cavillature più o meno accentuate con conseguente rischio di distacco.
Imbarcamento del massetto sottopavimento. Indipendentemente dal tipo di rivestimento, per essere idoneo alla posa di un pavimento il massetto si deve presentare perfettamente planare, liscio, pulito, privo di fessurazioni.
Il massetto in calcestruzzo è intimamente legato a fenomeni di ritiro igrometrico e bleeding, che si verificano immediatamente dopo la posa in opera. Il ritiro si può manifestare mediante fessurazioni superficiali o addirittura l'imbarcamento del massetto stesso
Casistica giurisprudenziale. Scorrendo i repertori della giurisprudenza possiamo notare che la casistica è alquanto variegata. Per esempio per il c.d. fenomeno dello scoppio delle piastrelle la giurisprudenza ha considerato ha stato considerato grave difetto la progressiva sistematica distruzione dei pavimenti di 40 alloggi sui 147 facenti parte dell'immobile) (Trib. Torino, 6 novembre 1980). In merito invece al distacco delle piastrelle dal pavimento si espressa su questa fattispecie il Tribunale Cagliari, con sentenza del 29 aprile 1991, che ha considerato gravi difetti, le imperfezioni, quali il distacco delle piastrelle dal pavimento, che, pur non incidendo sulla statica della struttura dell'edificio, tuttavia si rivelino idonee a menomare apprezzabilmente la funzionalità dell'opera impedendo che essa fornisca l'utilità alla quale è destinata.
Ma successivamente la Pretura Chieti (07 novembre 1994) ha ritenuto insufficiente per la connotazione del difetto come grave - ai sensi dell'art. 1669 c.c. - il distacco ed il successivo sollevamento di una parte delle mattonelle poste a pavimentazione di un appartamento, eventi imputabili ad una cattiva posa in opera delle medesime.
Infine in merito ai rigonfiamenti dei pavimenti vanno segnalati due pronunciamenti, il primo espresso dalla Cassazione (28 aprile 2004 n. 8140) che ha configurato gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera da intendere anche come singola unità abitativa quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.).
Tale principio è stato affermato dalla Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per la responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita. Nello stesso senso si è espressa, precedentemente, la Corte appello Perugia (05 novembre 1996) che aveva considerato gravi difetti i rigonfiamenti dei pavimenti, con cretti e spacchi, ed imputabili al rigonfiamento a sua volta del terreno sottostante, dovuto dalla mancata realizzazione di un idoneo drenaggio da parte del costruttore.


Fonte : www.condominioweb.com 

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