venerdì 22 maggio 2015

Profili di responsabilità in caso di installazione ed utilizzo delle bombole gas-gpl in condominio.

Profili di responsabilità in caso di installazione ed utilizzo delle bombole gas-gpl in condominio.

Ancora oggi l'impiego di bombole a gas GPL per uso domestico è molto diffusa nei condomini, anche se già serviti da metano. Il loro uso per la cottura dei cibi e per il riscaldamento dell'acqua sanitaria comporta, tuttavia, seri rischi in caso di errato utilizzo, di cattiva manutenzione degli stessi impianti e di non rispetto delle norme di riferimento.
La prevenzione incendi in condominio e il ruolo dell'amministratore. La tutela e la prevenzione dell'incolumità della compagine condominiale e dei suoi componenti, in materia di incendi, è certamente una delle incombenze più gravose che incidono sul mandato amministrativo.
Recentemente, è stata perfino sancita la responsabilità personale dell'amministrazione dell'edificio in condominio in caso propriamente di violazione delle norme oggi in commento (vedi, ad esempio, art. 15 del D.M. 37/2008 e art. 20 D.Lgvo n. 139/2006).
In dottrina e in giurisprudenza ci si è a lungo interrogati sul comportamento che l'amministrazione condominiale è tenuto ad adottare (anche) in caso di netto rifiuto dell'assemblea di deliberare gli interventi in materia di prevenzione incendi.
La soluzione raggiunta, avallata dalla giurisprudenza, è nel senso di ritenere la spesa, per quanto imprevedibile, comunque necessaria e imprescindibile: posto che essa è richiesta da una norma di legge ed attiene all'incolumità dei condomini e di terzi che frequentino l'immobile.
La prevenzione incendi è, infatti, la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze" (vedi, in proposito, art. 13 del D.gvo 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio n. 229 ”).
All'uopo, l'amministratore è in grado senz'altro procedere autonomamente, senza necessità di preventiva delibera, provvedendo poi a presentare resoconto delle spese per l'approvazione in sede assembleare.
Ergo, l'amministratore di condominio è in grado di inibire l'utilizzo di una parte comune, qualunque essa sia, laddove essa sia sprovvista delle condizioni di sicurezza minime, ovvero della certificazione di legge e non disponga dei mezzi finanziari per dare inizio alle opere di adeguamento strutturali e non (si pensi alla messa in sicurezza del locale garage posto al di sotto del suolo).


Fonte : www.condominioweb.com 

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