venerdì 15 maggio 2015

No al condizionatore rumoroso installato da uno dei condomini sul terrazzo comune

No al condizionatore rumoroso installato da uno dei condomini sul terrazzo comune

Stop al condizionatore installato da uno dei condomini sul terrazzo comune all'interno di una zona residenziale molto tranquilla. L'impianto rischia lo stop anche se le immissioni sonore del motore sono al di sotto dei 3 decibel
La disciplina delle immissioni. L'installazione di condizionatori d'aria negli edifici condominiali pone una serie di problematiche legate alla collocazione, ai pregiudizi cagionati all'estetica dell'immobile ed infine alle relative immissioni rumorose provocate dal suo funzionamento. Nello specifico l'installazione di un condizionatore non esime il proprietario, che abita in un condominio, di verificare che il proprio impianto di climatizzazione non sia eccessivamente rumoroso, atteso che nel caso di superamento dei limiti imposti dalla legge il medesimo si espone anche ad una responsabilità per il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Infatti, sulla base dell'art. 844, co. 1, c.c., le immissioni che non superino la normale tollerabilità non possono essere impedite: di conseguenza, nell'esercizio del diritto di proprietà si possono causare fumo, calore esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni fino ad una certa soglia.
Quando l'evento immissivo diventa intollerabile. La norma pone un limite quella della normale tollerabilità che deve essere intesa come soglia oltre la quale l'immissione diventa illecita: se sono superati i limiti dettati dalla normativa speciale (in materia di aria, acqua, rumore), l'evento immissivo è sicuramente intollerabile.
È tuttavia possibile che l'immissione sia comunque ritenuta intollerabile anche nell'eventualità in cui i richiamati limiti vengano rispettati: al riguardo la Cassazione ha infatti stabilito che mentre è da considerarsi sicuramente illecita la condotta che violi la disciplina speciale in materia di rumori e di limiti massimi di tollerabilità, al contrario il rispetto di tali livelli di accettabilità non implica, automaticamente, la liceità delle immissioni. La tollerabilità di queste ultime deve essere valutata alla stregua dell'art. 844 c.c. (Cass. civ., 25 gennaio 2006, n. 1418; Cass. civ., 17 gennaio 2011, n, 939).
Non si deve infatti dimenticare che la disciplina dettata dal codice in materia di immissioni mira a tutelare un interesse privatistico, e si mantiene così distinta dalla normativa di diritto pubblico sull'inquinamento acustico, elettromagnetico, da elettrosmog, ecc., che riguarda invece la protezione di un interesse collettivo più ampio.
Benessere acustico
Condizione in cui un soggetto non sia disturbato nella sua attività dalla presenza di altri suoni e non subisca danni all'apparato uditivo provocati da un'esposizione più o meno prolungata a fonti di rumore
Soglia della normale tollerabilità
Il suono ha un'intensità superiore al limite considerato accettabile di 3 decibel al livello sonoro di fondo
In relazione al tipo di ambiente e all'attività svolta nello stesso, la soglia massima di rumore è ritenuta accettabile se non provoca disagio al soggetto coinvolto
Il superamento di tale soglia porta alla perdita della condizione di benessere


Lo stato dei luoghi. Si deve poi rilevare un altro aspetto: il limite della normale tollerabilità ha carattere relativo, nel senso che non può essere fissato, una volta per tutte, entro parametri predeterminati, ma deve essere individuato «con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione» (Cass. civ., 3 agosto 2001, n. 10735; Cass. civ., 11 novembre 1997, n. 11118; 29 novembre 1999, n. 13334; 14 agosto 1990, n. 8271; 20 dicembre 1985, n. 6534; 24 gennaio 1985, n. 318).
Nel caso di specie, affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 9660 del 12 maggio 2015, rumore di fondo provocato dal funzionamento del compressore, è stato ritenuto determinate per la quiete degli abitanti, perché anche se non vi è il superamento della soglia indicata dalla legge ciò non vuol dire che l'impianto non dia fastidio ai vicini. Infatti, la decisione della Corte, prende le mosse dal luogo in cui è stato installato il condizionatore d'aria, ovvero in una zona prettamente residenziale, molto tranquilla dove non passano auto, ed anche i rumori normali possono essere percepiti come un frastuono. Per cui la Suprema Corte precisa che sbaglia la Corte d'appello a escludere che il compressore sia troppo rumoroso fermandosi agli standard della legge 447/95, visto che i giudici del merito non avevano effettuano un'indagine sullo stato dei luoghi, non precisando che il compressore installato era in funzione, senza soluzione di continuità, anche nelle ore notturne. Quindi doveva essere considerato il fatto che l'edificio era situato in una zona pedonale con abitazioni di pregio, dove anche rumori di entità minore dei limiti di legge diventano rilevanti sul piano dei rapporti tra gli abitanti delle medesima zona. Installare un condizionatore nelle zone sottoposte a vincolo, Attenzione....
Conclusione. Non si possono ignorare le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Va cassata con rinvio la sentenza emessa dai giudici di merito che esclude l'intollerabilità delle immissioni sonore prodotte dall'impianto di condizionamento d'aria, installato sul terrazzo comune senza autorizzazione dell'assemblea, laddove detta decisione fa riferimento solo agli standard della legge sull'inquinamento acustico senza però compiere una indagine sullo stato dei luoghi, sul rumore di fondo, sulle caratteristiche della zona e sulle abitudini dei residenti.


Fonte : www.condominioweb.com 

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