martedì 26 maggio 2015

Motore del condizionatore e giardino di proprietà esclusiva

Motore del condizionatore e giardino di proprietà esclusiva

Buongiorno amici di Condominioweb!
Vi scrivo per raccontarvi di un fatto che mi è accaduto e per capire se quello che mi hanno detto è giusto.
Abito al primo piano di un condominio; qualche settimana fa, in vista della stagione estiva, ho fatto installare nel mio appartamento un condizionatore(Quando il condizionatore non lede il decoro dell'edificio). L'unità esterna dell'impianti, il motore insomma, l'ho fatta posizionare sulla facciata laterale dell'edificio a fianco alla finestra della mia camera da letto, dove è posizionato lo split.
Il vicino del piano inferiore, che è anche proprietario del giardino sul quale mi affaccio, mi ha chiesto di rimuovere quella parte d'impianto perché non mi ha dato l'autorizzazione ad installarla.
Io gli ho replicato che, al massimo, dev'essere ilcondominio a lamentarsi per l'alterazione del decoro, ma visto che il regolamento non prevedeva permessi, lui non può pretendere nulla.
Chi ha ragione?
Diritti del condominio e proprietà dello spazio sovrastante il giardino di proprietà esclusiva: queste le questioni di cui bisogna tenere conto per rispondere al nostro lettore.
Dal punto di vista condominiale, chi installa un condizionatore deve avere cura di non alterare il decoro architettonico dell'edificio. L'alterazione, è utile ricordarlo, consiste in un peggioramento dell'estetica dell'edificio, cui corrisponde un deprezzamento dell'immobile (cfr. Cass. n. 1286/2010).
Come ha specificato la Suprema Corte di Cassazione, "non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino" (Cass. 7 settembre 2012, n. 14992).
Detta diversamente: se non è il primo condizionatore ad essere installato, non si può pretendere di contestarlo come se lo fosse. In condominio l'apposizione di unità esterne su parti comuni può essere soggetta a particolari condizioni da parte del regolamento assembleare, o a divieti assoluti da parte del regolamento contrattuale, il quale può anche prevedere una preventiva autorizzazione. Non ci pare il caso del nostro lettore, che rispetto ai diritti comuni, potrebbe solamente vedersi contestata l'alterazione del decoro, la cui dimostrazione spetta a chi se ne lamenta.
Dal punto di vista della proprietà del giardino sottostante, potrebbe sorgere qualche complicazione maggiore. Motivo? Ai sensi dell'art. 840 c.c., lo spazio sovrastante una proprietà (la così detta colonna verticale) s'intende di proprietà esclusiva del titolare di quello spazio.
In questo contesto, a dirlo è la Cassazione nel proprio consolidato orientamento (con riferimento agli sporti, ossia alle sporgenze rispetto al muro verticale), "l'immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad un'altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonchè Cass. n. 9047 del 2012)" (Cass. 16 ottobre 2012 n. 17680).
Tale valutazione, dice la Cassazione (cfr. sent. n. 17207/2011), va fatta non solamente con riferimento agli usi attuali del fondo, ma anche rispetto ai potenziali usi futuri.
La presenza del condizionatore, dunque, può essere lesiva di tali prerogative, ma tale circostanza dev'essere provata da chi se ne lamenta. Insomma: in teoria l'unità esterna potrebbe dover essere rimossa.


Fonte : www.condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf