mercoledì 6 maggio 2015

Le valvole termostatiche nel mirino della Cassazione.

Le valvole termostatiche nel mirino della Cassazione.

Se il condominio delibera il passaggio dal riscaldamento centralizzato al sistema di termoregolazione, in caso di sovrapposizione dei consumi, non può essere il condominio a dovere sopportare i maggiori costi causati dell'avvenuta trasformazione
Il fatto. L'assemblea di un condominio romano approvava a maggioranza l'installazione di un sistema di ripartizione del consumo del riscaldamentomediante contatori elettronici e valvole termostatiche, da applicare ad ogni calorifero all'interno di ciascuna unità immobiliare.
Le spese – stando al tenore della decisione – sono state poi suddivise secondo la tabella millesimale del riscaldamento vigente per il 20% del costo di gestione, e secondo i consumi dati dalla rilevazione della lettura del contatore per il rimanente 80%.
Un condòmino non ci sta e impugna la delibera.
Con l'azione di gravame esercitata, lamenta – principalmente - che l'installazione del contatore elettronico e della valvola termostatica, comportando la sostituzione del rubinetto d'ingresso dell'acqua dell'impianto centralizzato sui propri radiatori, avrebbe leso la propria libertà di autodeterminazione, atteso che il suo immobile si avvale parallelamente di un impianto di riscaldamento autonomo. Ciò, dall'altra parte, avrebbe pregiudicato la rilevazione del consumo rendendola inattendibile, in spregio all'art. 1123 c.c.. Da non perdere: I vantaggi delle valvole termostatiche in condominio)
Il Tribunale di Roma respingeva il gravame dichiarando legittima la deliberazione. L'esisto del giudizio viene ribaltato in sede di appello, da parte della Corte territoriale, previa declaratoria di invalidità della statuizione nei confronti dell'appellante condòmino per violazione del principio sancito dall'art. 1120, secondo comma c.c..
Secondo il Giudice del gravame le deficienze tecniche dell'impianto avrebbero penalizzato eccessivamente il condòmino, con il rischio di sovrapposizione dei consumi tra quelli generati dall'impianto comune e quello invece generato dall'impianto autonomo.
La causa perviene, in tutta la sua portata, avanti la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza pubblicata in data 29 aprile 2015 (nr 8724), accoglie con rinvio due dei diversi motivi di impugnazione spiegati dal condominio.
Esaminiamoli nel dettaglio.
La Sentenza. Il Giudice di legittimità, intanto, ha statuito il principio per cui non può essere il Condominio a dovere sopportare i maggiori costi per l'installazione all'interno della proprietà del condòmino dissenziente dei contatori elettronici e delle valvole termostatiche, stante la preesistenza di un impianto autonomo di riscaldamento (integrativo a quello “comune”).
Per l'effetto, ha censurato la pronuncia della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto invalida la statuizione in commento affermando che l'assemblea avrebbe dovuto e potuto suggerire l'adozione di misure tecniche alternative rispetto quella prescelta; possibilmente, in grado di abbassare i costi da far sostenere al condòmino dissenziente per l'adeguamento del proprio impianto “misto” (come riferito nella CTU richiamata in atti).
In punto, è stato opinato che se la possibilità di soluzioni tecniche alternative a quella adottata comportano un maggiore costo a quello che il condominio avrebbe sopportato in assenza dell'impianto autonomo realizzato dai condomini, il relativo onere va posto in essere in capo ai condomini che con il loro operato abbiano determinato un aggravio di spesa per gli altri: che evidentemente non ricevono alcuna utilità dal predetto impianto, tenuto a soddisfare esigenze personali degli stessi attori.
La delibera impugnata è stata quindi ritenuta legittima, in quanto volta a regolamentazione e razionalizzare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento comune.
Tuttavia, la Sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito al fine di provvedere alla valutazione della preesistenza di soluzioni tecniche alternative a quella adottata dal condominio, siccome richiesto dal condomino anche in ragioni degli accorgimenti suggeriti dal CTU.
 Corte Suprema di Cassazione, Sez. II Civ., n. 8724 del 29/04/2015


Fonte : www.condominioweb.com 

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