giovedì 21 maggio 2015

CHI VIVE IN AFFITTO HA DIRITTO ALLA RESIDENZA

CHI VIVE IN AFFITTO HA DIRITTO ALLA RESIDENZA

Ho stipulato un contratto di affitto della durata di un anno. Il locatore non vuole togliere la residenza dalla casa data in locazione e, di conseguenza, non vuole che noi vi mettiamo la residenza (pur non essendoci alcuna menzione di divieto in tal senso nel contratto firmato). Siamo una famiglia di quattro persone e abbiamo bisogno della residenza per una serie di motivi. Come dobbiamo comportarci?
Il locatore - anche ove abbia mantenuto la residenza all’interno dei locali affittati - non può impedire all’inquilino (e alla sua famiglia) il trasferimento della residenza. Tanto più che - a tenore dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recante "dichiarazioni sostitutive" - la residenza è comprovata, nei confronti della pubblica amministrazione, «...con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione...». E tanto più che un eventuale controllo da parte del Comune sarebbe favorevole all’inquilino che detiene i locali.Si tenga anche presente, senza scomodare l’articolo 16 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, che per l’articolo 43, secondo comma, del Codice civile «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». In tema, la giurisprudenza ha puntualizzato che «la residenza di una persona, secondo la previsione dell’articolo 43 del Codice civile, è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente» (Cassazione, 1° dicembre 2011, n. 25726).In ogni caso, si evidenzia che la pattuizione di una durata del contratto inferiore a quella prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, cioè di quattro anni più quattro, è illegittima, a norma dell’articolo 13, comma 3, della legge stessa, per il quale «è nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge». L’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 dispone infatti che «le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni...».Ove le parti avessero inteso stipulare un contratto "transitorio" – sempreché ne sussistano i presupposti (il che, nel caso descritto, non sembrerebbe) – avrebbero dovuto fare riferimento all’articolo 5, comma 1, della legge 431/1998, all’articolo 2 del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, e agli accordi locali tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei proprietari e degli inquilini.
FONTE : CASA24PLUS

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