mercoledì 13 maggio 2015

Realizzazione di una tettoia e violazione del diritto di panorama. Quali azioni intraprendere?

Realizzazione di una tettoia e violazione del diritto di panorama. Quali azioni intraprendere?

Spett.le redazione Condominioweb


il mio vicino ha innalzato una tettoia di notevoli dimensioni, pregiudicandomi la veduta panoramica che precedentemente avevo. Che tipo di azioni posso intraprendere?
La giurisprudenza ha cercato di inquadrare il caso nell'ambito della problematica delle lesioni dell'interesse del proprietario a godere del panorama riconoscendo una responsabilità di tipo extracontrattuale .
Nel corso degli anni si è giunti alla conclusione che qualsiasi restrizione del diritto di proprietà, che provenga dall'esterno, in violazione di norme giuridiche è da considerarsi come illegittima. Per tali ragioni il panorama può essere diminuito o addirittura escluso da una nuova costruzione, anche se quest'ultima sia edificata nel pieno rispetto delle norme edilizie. In tal caso il pregiudizio subito non può essere risarcito ex art. 2043 cod. civ. in quanto l'opera anche se lesiva è stata costruita facendo seguito a un diritto. (La tettoia costruita a distanza inferiore di tre metri dalla finestra dev'essere sempre demolita)
In merito a questa problematica la sentenza della Cassazione n. 3679/1999 che ha affrontando il delicato tema relativo alla risarcibilità del danno derivante da lesione del panorama goduto da un appartamento, ha affermato che: "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato da norme urbanistiche costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che il mercato riconosce al panorama goduto e il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito". In particolare si afferma che il panorama rappresenta un vantaggio, una qualità positiva per un immobile che ne accresce il pregio e il valore rispetto a immobili analoghi.
Da ultimo, per un caso analogo si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione, che con sentenza del 5 luglio 2012 n° 11302, ha statuito che la tettoia va rimossa se ostruisce la veduta sulla strada al condomino del piano di sopra perché bisogna sempre rispettare anche in verticale la distanza minima fra costruzioni, pertanto è da ritenersi intollerabile la struttura che toglie aria a finestre e vani. Quindi il titolare di una servitù di veduta ha diritto di chiedere il rispetto delle distanze nelle costruzioni previste dal terzo comma dell'art. 907 c.c. tanto in senso orizzontale e verticale, quanto in direzione quanto in direzione laterale. Il diritto di veduta ha natura multidirezionale.
Nel caso analizzato, la tettoia se posta ad esigua distanza al balcone sovrastante impoverisce, oltre che a pregiudicare, la qualità della veduta rendendo impossibile la vita dei proprietari a causa dell'accumulo dei detriti e scorie. Il rispetto della distanza fra costruzioni è assoluta affinché venga assicurato uno spazio libero sufficiente in direzione sia ortogonale sia laterale della costruzione.


Fonte : www.condominioweb.com 

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