giovedì 7 maggio 2015

Condannato il condominio che non provvede alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento

Condannato il condominio che non provvede alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento

Se l‘impianto di riscaldamento comune non funziona o funziona male, ciascun condòmino può chiedere in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Condominio l'esecuzione degli interventi necessari per renderlo perfettamente efficente. Il diritto alla salute dei condòmini è ritenuto prevalente rispetto ogni altra necessità di carattere economico vantata dal Condominio
Il fatto. Tizia è ricorsa avanti al Tribunale di Torino lamentando l'insufficiente funzionamento dell'impianto di riscaldamento durante la stagione invernale. Chiedeva che il Condominio, in quanto titolare del bene, desse luogo all'esecuzione degli interventi indicati nella Consultenza Tecnica d'Ufficio preparata dal perito nominato dallo stesso Tribunale in sede di Accertamento Tecnico Preventivo.
Nelle more, l'Assemblea dei condòmini, costituita per deliberare sul merito degli interventi di adeguamento della centrale termica, secondo le prospettate indicazioni tecniche (CTU), nulla diponeva sul merito, rinviando la decisione ad una successiva assise. (Impianto di riscaldamento mal funzionante, distacco e risarcimenti)
Sulla scorta di tali presupposti fattuali il procedimento è stato introitato in decisione.
L‘Ordinanza. Alla fine, il ricorso è stato ritenuto legittimo e rituale; e, nel merito, la domanda cautelare è stata ritenuta meritevole di accoglimento.
Esaminiamo nel dettaglio il ragionamento spiegato dal Tribunale di Torino, in seno all‘Ordinanza , sezione Feriale, pubblicata in data 11-09-2014.
Dal punto di vista rituale. Sotto tale profilo, il Decidente ha avuto cura di rilevare che il ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui trattasi risulta pienamente ammissibile, in ragione del diritto sostanziale fatto valere.
L'azione esercitata soddisfa, in proposito, il requisito della sussidiarietà. Vale a dire, posto che il nostro ordinamento non ha apprestato strumenti processuali (tipici) in grado di tutelare il diritto alla salute per cui si è agito in sede cautelare, secondo le prospettate condizioni, l'unico strumento processuale che residua (per provvedervi) risulta, per l'appunto, il ricorso ex art. 700 c.p.c.. Consegue, dunque, la perfetta ritualità dell'azione.
Dal punto di vista del fumus boni iuris. La consulenza tecnica espletata in sede di ATP ha confermato che l'impianto comune non era idoneo a garantire, almeno per l'abitazione della ricorrente, il raggiungimento delle temperative previste dalla legge ed abbisognava di un intervento di manutenzione straordinaria alla centrale termica, ivi descritto puntualmente.
Il ricorrente ha dato inoltre prova della assenza di volontà da parte del condominio di provvedere alla esecuzione degli interventi necessari sull'anzidetto impianto comune, producendo in giudizio il verbale assembleare di cui sopra.
Sulla scorta dei presupposti in disamina, dal punto di vista sostanziale, il diritto fattosi valere in giudizio è stato ritenuto meritevole di tutela.
Dal punto di vista del periculum in mora. Allo stesso modo è stato riconosciuta la sussistenza del periculum in mora.
Il pregiudizio imminente e rirreparabile richiesto dalla legge per l'emissione di un provvedimento d'urgenza è stato, in particolare, argomentato dal punto di vista temporale. Il giudicante ha apprezzato il diritto fatto valere dalla ricorrente (che, si rammenta, essere un'anziana signora), da un parte, in ragione del tempo necessario per farlo valere in sede ordinaria; e, dall'altra parte, in funzione dei danni che potrebbe subire alla salute, stante - l'allora - imminente stagione autunnale e invernale.
In proposito,– soggiunge il Decidente – quando (come nel caso in specie) il provvedimento d'urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. riguardi la tutela del diritto alla salute– inteso come diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo del diritto di vivere ed abitare in un ambiente salubre - esso è da considerarsi sempre irreparibile e imminente(Tribunale di Reggio Calabria 12 aprile 2006).
Il Condominio resistente è stato così condannato all'esecuzione degli interventi descritti nella CTU e al pagamento delle ingenti spese del giudizio.
Tribunale di Torino, ordinanza , sezione Feriale, 11-09-2014.



Fonte : www.condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf