mercoledì 6 maggio 2015

Anagrafe condominiale. Il Garante limita i poteri dell'amministratore.

Anagrafe condominiale. Il Garante limita i poteri dell'amministratore.

Il Garante della Privacy esclude l'obbligo a carico dei condomini di allegare atti o copie a riprova delle dichiarazioni rese.
Un obbligo dinamico. Ai sensi dell'articolo 1130 n. 6 cod. civ. l'amministratore di condominio degli edifici è tenuto a “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare…” Costituisce una grave irregolarità gestionale omettere tale adempimento e renderebbe, in quanto tale, l'amministratore suscettibile di revoca giudiziale ex art. 1129, comma 11 n 7. L'amministratore è tenuto, inoltre, a garantire anche un aggiornamento del registro, soprattutto, nel caso di mancata collaborazione dei condòmini alla relativa formazione adoperando direttamente al fine di trarre le informazioni necessarie per la tenuta del registro anagrafico. (Le regole per la compilazione dell'anagrafe condominiale e le amnesie del Garante per la protezione dei dati personali )
Il tenore delle informazioni. Non sussistendo più l'obbligo di informativa sugli impianti di sicurezza installati all'interno di ciascuna unità immobiliare, con la newsletter n. 387 del 23 aprile 2014 il Garante della privacy ha stabilito che il condòmino non è tenuto a fornire le prove documentali delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale. In ciò si rileva un apparente contrasto tra l'interpretazione data alla materia da parte del Garante rispetto quanto, invece, disposto segnatamente dall'art 63 disp att. cod. civ. che disciplina le comunicazioni in caso di cessione dei diritti da parte del condomino precisando che “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. L'amministratore, quindi, può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente le proprie funzioni, la copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.
Il limiti al potere “investigativo” dell'amministratore. Recentemente il Garante della privacy con il provvedi­mento n. 106 del 19 febbraio 2015, è ritornato sulla fattispecie ribadendo che l 'amministrare di condominio non può chiedere al condomino di avere la copia dell'atto di compravendita. Nel caso di specie specifico il proprietario ricorreva al Garante in quanto il suo l'amministratore aveva acquisito copia del rogito notarile di compravendita dell'unità Immobiliare, chiedendogli pure il rimborso dell'estrazione della copia. Secondo l'amministratore aveva solo esplicato il dovere previsto dall'articolo 1130, comma 1, n. 6 codice civile che impone l'obbligo di curare la tenuta del re­gistro di anagrafe condominiale. Costi per l'anagrafe condominiale, come contestarli?
Ma il problema è se per adempiere questo obbligo, l'ammini­stratore sia legittimato o meno ad acquisire l'atto integrale oppure si deve limitarsi a chiedere i dati necessari senza acquisire documentazione relativa. Il garante, ha precisato che le informazioni devono, essere raccolte e trat­tate nel rispetto dei princi­pi del Codice della privacy. Questo significa che i con­domini non hanno lo speci­fico obbligo di allegare atti o copie di essi a riprova delle dichiarazioni rese; significa anche la richiesta di informazioni avanzata dall'amministratore di con­dominio deve limitarsi alla sola comunicazione dei dati da Inserire nel registro. È invece esclusa la richiesta di ottenere copia dell'atto di compravendita ed è an­che illegittimo reperire il rogito presso i pubblici registri: è un trattamen­to eccedente rispetto a quanto previsto dal codice della privacy.


Fonte : www.condominioweb.com 

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