venerdì 15 maggio 2015

L’installazione deve rispettare il regolamento comunale, meglio rivolgersi a un tecnico

L’installazione deve rispettare il regolamento comunale, meglio rivolgersi a un tecnico



Antonio abita a Cremona, in un condominio di quattro piani dotato del condotto della canna fumaria condominiale per l’esalazione dei gas di scarico delle caldaie autonome. Vorrebbe però far installare un’ulteriore canna fumaria a parete per l’espulsione degli odori e dei vapori di cucina. La sua domanda è questa: esistono vincoli minimi di distanza da rispettare tra la erigenda canna di esalazione, le finestre e le canne del gas poste sul medesimo muro perimetrale?
Risponde l’avv. Massimo Chimienti dello Studio Avvocati Chimienti
In tema di canna fumaria si applica la disciplina prevista dall’art. 890 c.c., che recita così: “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”. Pertanto, i limiti che incontra chi deve realizzare tale opera sono quelli previsti dai regolamenti locali e, in loro assenza, tale installazione deve preservare il fondo del vicino da danni alla “solidità, salubrità e sicurezza”(Cass. Civ. sez. II, 6.3.2002 n. 3199; Cass. Civ. sez. II 22.10.2009 n. 22389).
Cremona è provvista di un regolamento comunale il quale all’articolo 51 prevede che: “È vietato costruire nuove canne fumarie esterne applicate alle parti visibili dallo spazio pubblico o su corti o ambiti interni agli edifici meritevoli di tutela; per quelle esistenti e incongrue, nei casi di ristrutturazione complessiva dell’edificio, si prescrive la eliminazione con riorganizzazione. In particolari situazioni di necessità, ovvero connesse ad interventi di interesse pubblico, potranno essere prese in esame soluzioni esterne, anche non tradizionali, purché inserite in un progetto generale della facciata e delle coperture. In tali casi, l’intonaco di rivestimento della canna fumaria deve essere tinteggiato in coerenza con il colore della facciata. I torrini esalatori devono risultare, per forma e materiali, congrui alle forme e ai materiali impiegati per i comignoli. Se non protetti da coppi speciali, potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame, ovvero in altro materiale che risulti cromaticamente compatibile con quelli utilizzati per le coperture”. Il signor Antonio dovrebbe pertanto consultare un tecnico locale.
 FONTE : Quotidianocasa.it

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