venerdì 8 maggio 2015

La semplice copertura in alluminio è considerata veranda. Il Consiglio di Stato dispone l'abbattimento.

La semplice copertura in alluminio è considerata veranda. Il Consiglio di Stato dispone l'abbattimento.

Il finto volume tecnico va demolito. È sempre necessario il permesso di costruire
Il caso. In primo grado il Tar aveva rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in merito ad “ un manufatto di alluminio con copertura in panelli di lamiera, edificato sul balcone ed addossato alla parete perimetrale dell'edificio delle dimensioni di circa mt. 1,50 x 0,94 x 3, 20 di altezza, dotato di impianto idrico ed elettrico; una caldaia con scarico dei fumi a parete". Ecco perchè la veranda abusiva che crea un pericolo deve essere sequestrata
Definizione di veranda. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Marche, ha precisato che il manufatto in questione, è stato realizzato senza assenso edilizio e rientra nella definizione edilizia propria della veranda. Tale manufatto va considerato come un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Corte di Cassazione, sent. n. 24086 del 13 giugno 2008). La chiusura su tutti i lati del manufatto stesso, produce un incremento di volumetria e modifica la sagoma dell'edificio causato dall'intervento edilizio. Quindi, la stessa realizzazione, producendo un aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, necessita di un preventivo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675). Invece, solo in presenza di una tettoia o di un porticato aperto da tre lati, può essere esclusa la realizzazione di un nuovo volume (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997). La veranda, installata sul terrazzo, va abbattuta perché incombe sulla facciata condominiale
Definizione di volume tecnico. In tale fattispecie vi rientrano tutti quei volumi non impiegabili né adattabili ad uso abitativo, perché strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno delle parti abitabili dell'edificio, realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; devono, inoltre, consentire l'accesso del personale tecnico o di qualunque individuo autorizzato all'ispezione o alla manutenzione degli stessi impianti. Per la loro caratteristica funzionale fuoriescono dalle nozioni di nuova costruzione e di ristrutturazione. Tali volumi non sono fruibile ai fini abitativi, ma sono solo necessari al funzionamento di impianti tecnici e tecnologici (vano ascensore, torrino scala, locale caldaia, locale autoclave) Generalmente, salvo diversa disposizione delle norme di P.R.G. e del regolamento edilizio locale, i locali tecnici non concorrono al calcolo dei volumi o delle superfici realizzabili. Per poter correttamente identificarlo è necessario far riferimento a tre ordini di parametri (TAR Salerno n. 3987/2009, TAR Lecce n. 3963/2007; TAR Liguria n. 101/2007):
a) parametro funzionale: il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
b) parametro di collegamento: le costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa
c) rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Differenza con il volume tecnico. Nel caso di specie, i giudici precisano che la veranda, per la sua consistenza e funzione strutturale non può essere considerata mero volume tecnico a protezione della caldaia, perché mentre il volume tecnico ha la finalità di contenere gli impianti tecnologici serventi la costruzione principale (Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2001, n. 175): le dimensioni del manufatto in questione invece, sono ben maggiori di quelle necessarie a contenere la caldaia e ciò è sufficiente ad escluderne la riconducibilità alla categoria di volume tecnico. Da ciò ne consegue una modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell'edificio, e l'intervento sanzionato “rientra nella nozione della ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la cui realizzazione sconta il previo permesso di costruire.
Conclusioni. Alla luce delle considerazioni svolte il Consiglio di Stato precisa:
  • la veranda, nel caso di specie, non può essere considerata mero volume tecnico a protezione della caldaia;
  • il manufatto comporta la modifica del volume, della sagoma e del prospetto dell'edificio;
  • l'intervento rientra nella nozione della ristrutturazione edilizia;

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2226 del 4.5.2015


Fonte : www.condominioweb.com 

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