martedì 26 maggio 2015

Chi paga i fregi decorativi inseriti nella parte frontale e inferiore dei balconi?

Chi paga i fregi decorativi inseriti nella parte frontale e inferiore dei balconi?


I balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, eccetto i fregi decorativi inseriti nella parte frontale e inferiore.
In fatto. Tizio ha impugnato la delibera (23.04.2007) con la quale l'Assemblea dei condomini aveva posto a suo carico parte del costo dei lavori di restauro dei balconi e delle pensiline, al fine di farne dichiarare la invalidità. Sosteneva, al riguardo, che tali strutture sono di proprietà esclusiva degli alloggi del primo e secondo piano, rispetto ai quali egli, in quanto titolare della porzione di piano terra, non ha alcun“uso e utilità”. (Danni derivanti dal canaletto-gocciolatoio dei balconi: chi paga?)
In primo e in secondo grado, l'azione di gravame esercitata non ha trovato accoglimento.
L'impugnativa è stata rigettata, in particolare, dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 19.06.2009.
Preliminarmente al merito, è stato rilevato che, con precedente delibera dell'01.06.2005, approvata anche dello stesso attore, si era precedentemente deliberato che “tutto ciò che riguarda le parti esterne delle terrazze, sia del parapetto che del sotto terrazza, è condominiale … pertanto si applicano i millesimi di proprietà”.
La statuizione impugnata assume(va), pertanto, valore programmatico, essendo attuativa della precedente statuizione.
In quanto tale, il Giudice di II grado ha rilevato e dichiarato la carenza dell'interesse ad agire in capo all'attore. Non solo. La Corte territoriale si è spinta anche oltre, entrando anche sul merito dell'azione esercitata, ivi ritenendo che il criterio di ripartizione della spesa adottato dall'assemblea è, invero, conforme agli orientamenti di maggioranza della giurisprudenza.
Tizio, in ragione di tale ultima determinazione, è ricorso avanti la Corte di Cassazione.
La Sentenza. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado, respingendo, anche in tale sede, il gravame interposto.
I giudici di legittimità hanno riconosciuto ai rivestimenti e agli elementi decorativi dei balconi unafunzione ornamentale dell'intero edificio.
La delibera condominiale dell''01.06.2005, al pari di quella oggetto del giudizio di impugnativa, è stata quindi ritenuta in linea con i criteri legali di riparazione delle spese in questione.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, infatti, in tema di condominio negli edifici – per come si legge in Sentenza -, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando ineriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (tra le tante, v. Cass. 30.07.2004 n 14576; Cass. 30.04.2012 n. 6634).
In conclusione, è evidente che i balconi aggettanti rientrano nella proprietà privata, in quanto rappresentano un prolungamento dell'unità immobiliare cui accedono, non svolgendo alcuna funzione di sostengo e di copertura dell'edificio; tuttavia, ogni qual volta si interviene su di essi, al fine di curarne la manutenzione, occorre preliminarmente discernere la rispettiva valenza strutturale da quella estetica ornamentale - ove sussistente - onde calibrare i criteri di riparto della spesa anche tra condòmini. T
Tizio si è cosi dovuto rassegnare, accettando, suo malgrado, di partecipare alla spesa di manutenzione degli ornamenti presenti nei balconi degli immobili sovrastanti la sua proprietà.
Corte Suprema di Cassazione, Sez. II Civ., n. 10209/2015


Fonte : www.condominioweb.com 

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