martedì 25 febbraio 2014

Sospensione per morosità del servizio di fornitura dell'acqua. L'amministratore condominiale può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice.

Sospensione per morosità del servizio di fornitura dell'acqua. L'amministratore condominiale può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice.


24/02/2014
Avv. Leonarda Colucci


(Ordinanza del Tribunale di Brescia n. 427/2014)

L'amministratore condominiale può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice per ottenere l'autorizzazione alla sospensione dell'erogazione del servizio di fornitura dell'acqua nei confronti dei condomini morosi in virtù di quanto sancito dall'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

Una recentissima ordinanza del Tribunale di Brescia, segnalata dall'Avv. Matteo Peroni, accende i riflettori sulle novità introdotte dalla riforma della disciplina del condominio, analizza scrupolosamente i nuovi poteri a disposizione dell'amministratore condominiale per fronteggiare il comportamento dei condomini morosi collocando gli stessi all'interno dell'obbiettivo perseguito dal legislatore attraverso la legge n. 220 del 2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” ossia quello di individuare strumenti in grado di garantire una maggiore tutela degli obblighi scaturenti dalla comproprietà sui servizi comuni.

Dopo l'avvento della riforma l'amministratore condominiale, in base al nuovo testo dell'articolo 63 comma terzo delle Disp. att. al codice civile, può assumere iniziative per tutelare gli interessi del condominio quando la morosità di alcuni condomini venga a compromettere il regolare svolgimento della vita dell'ente.

L' ordinanza in questione si pronuncia su un ricorso ex art. 700 cpc presentato dall'amministratore condominiale nell'interesse del suo condominio per ottenere dal giudice l'autorizzazione alla sospensione della fornitura del servizio di riscaldamento nei confronti dei condomini morosi.

Il giudice nel concedere all'amministratore condominiale il provvedimento d'urgenza in questione, ha valutato l'esistenza di due condizioni: e cioè la probabile esistenza del diritto vantato dal ricorrente ( ossia l'amministratore condominiale) che consiste nel diritto di credito vantato dal condominio nei confronti di alcuni condomini per il mancato pagamento di servizi comuni, ed il pericolo che tale diritto possa essere oggetto di minaccia.

Il nuovo potere dell'amministratore condominiale dopo la riforma del condominio attuata dalla legge n. 220 del 2012. La disciplina della contribuzione alle spese condominiali è stata di recente oggetto di riforma ad opera della legge n. 220/2012, che ha introdotto nuovi strumenti ai quali l'amministratore condominiale può fare ricorso per far fronte alle problematiche connesse all'inadempienza dei condomini.

Deve ricordarsi, a tal riguardo, che l'obbligo di contribuzione al pagamento delle spese condominiali discende dall'articolo 1123 del codice civile e tale obbligo riguarda anche la prestazione di servizi nell'interesse comune. Il fondamento dell'obbligo di ogni condomino di partecipare al pagamento delle spese condominiali discende dalla contitolarità di un diritto reale sui beni e servizi comuni. (Cass. 8/11/2007, n. 23308).

Proprio in ragione della titolarità del diritto di comproprietà che ogni condomino vanta sui beni comuni ne deriva che l'obbligo che discende ha natura di obbligazione propter rem in virtù della quale nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese che gli competono.

In ragione del fatto che tutti i condomini hanno l'obbligo di partecipare al pagamento dei contributi condominiali la riforma è intervenuta sultesto dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al codice civile ove al terzo comma il legislatore ha riconosciuto all'amministratore di condominio la possibilità di “ sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.”

Il caso sottoposto al Tribunale di Brescia. In considerazione del nuovo strumento di cui dispone l'amministratore condominiale per fronteggiare i condomini morosi, ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, l'amministratore di un condominio, nell'esercizio del suo potere di rappresentanza processuale, ha proposto un ricorso ex art. 700 cpc al fine di ottenere velocemente un provvedimento di urgenza che lo autorizzasse alla sospensione del servizio di fornitura di riscaldamento nei confronti dei condomini morosi: sostenendo l'entità della morosità di ogni condomino (fumus boni iuris) ed il persistere del comportamento inadempiente dei condomini morosi che si erano completamente disinteressati delle vicende economiche del condominio, ribadendo che tale situazione avrebbe ben presto prodotto conseguenze negative che l'intero condominio, e quindi anche i condomini perfettamente in regola con il pagamento delle obbligazioni derivanti dall'uso dei servizi comuni, avrebbero dovuto sopportare.

Dopo la notifica del ricorso si sono costituti solo alcuni dei condomini che hanno chiesto di essere autorizzati dal giudice al pagamento rateale del loro debito e di non essere sospesi dal servizio di fornitura dell'acqua. Gli altri condomini, invece, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

Le motivazioni. L'ordinanza adottata dal Tribunale lombardo ha interpretato con chiarezza l'articolo 63, comma terzo delle Disposizioni di attuazione al codice civile rilevando che il potere che la riforma ha riconosciuto all'amministratore condominiale deve essere considerato come una forma di autotutela che permette il recupero di contributi condominiali senza invocare un rapporto di corrispettività fra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa. Valutando tali aspetti il Giudice ha evidenziato che il provvedimento è stato adottato senza tener conto dell'entità della morosità in quanto si prende in considerazione l'inadempimento nel suo complesso.

Il giudice, quindi, nell'autorizzare l'amministratore condominiale a sospendere l'erogazione del servizio di fornitura in questione ai condomini morosi ha valutato la fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente, che ha dimostrato la pregressa insolvenza dei condomini attraverso la produzione dei bilanci consuntivi che attestavano l'esistenza di un duraturo stato di inadempienza di molti condomini che avevano da diverso tempo manifestato un completo disinteresse nei confronti della situazione economica del condominio.

Il Giudice, infatti, nel provvedimento adottato ha tenuto conto di tali aspetti e nei confronti di quei condomini che non hanno tenuto conto dei ripetuti solleciti di pagamento né tantomeno del giudizio instauratosi ha disposto l'autorizzazione alla sospensione del servizio solo nei confronti di questi ultimi, mentre nei confronti dei condomini che si sono costituiti ed hanno manifestato la volontà di pagare il debito accumulato il Giudice ha rilevato che non si possa ravvisare il persistere di una minaccia nel diritto di credito vantato dal condominio dato che i condomini costituiti hanno manifestato la volontà di adempiere spontaneamente.

L'ordinanza distingue fra condomini morosi che hanno manifestato la volontà di pagare il debito a rate e condomini morosi contumaci condannati alla sospensione del servizio.

Dunque il Giudice tenendo conto anche delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento del condominio, che permette la sospensione dell'afflusso di acqua riscaldata nelle sole unità immobiliari degli immobili morosi, ha disposto che tale sospensione avvenga solo nei confronti dei condomini inadempienti che sono stati dichiarati contumaci.

In tal modo il provvedimento d'urgenza ha salvaguardato gli interessi dei condòmini che hanno manifestato l'intenzione di adempiere il loro debito, ma soprattutto l'interesse di quei condòmini che in regola con i pagamenti sarebbero stati costretti a subire le conseguenze dell'interruzione dell'erogazione di servizi come riscaldamento, energia elettrica, servizio di pulizia a causa dell'insolvenza del condominio nei confronti degli erogatori di tali servizi determinatasi a fronte della morosità di alcuni condomini.

Fonte: CondominioWeb.com

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