giovedì 20 febbraio 2014

Nubifragio. Casa allagata. Il Comune non risarcisce l'evento atmosferico di “natura straordinaria”

 Nubifragio. Casa allagata. Il Comune non risarcisce l'evento atmosferico di “natura straordinaria”


20/02/2014
di Ivan Meo


È da ritenersi esclusa la responsabilità del Comune per i danni all'abitazione provocati dal forte nubifragio vista che l'eccezionalità del fenomeno atmosferico è stata tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa imputabile all'ente e i danni subiti (Ordinanza della Cassazione n.3764/2014)

La sentenza in commento, si segnala non solo per la risonanza che potrà avere nell'opinione pubblica a causa dei fatti a cui si riferisce, ma anche per l'intreccio di profili giuridici di particolare interesse e complessità.

Era una notte buia e tempestosa. Facciamo un salto indietro con la memoria. Nella notte tra il 27 e il 28 novembre, del lontano 1984 in Calabria, si abbatte una vera bomba d'acqua. Molte zone abitate sono sommerse dall'acqua piovana caduta in poche ore. Appartamenti allagati, forti disagi, ingenti danni. Una delle famiglie, colpite da questo increscioso evento, cita in giudizio il Comune, chiedendo un risarcimento per i danni provocati dall'allagamento non solo alla loro abitazione ma anche all'annesso giardino. Il motivo? Per non aver realizzato opere di manutenzione del manto stradale e contestuale canalizzazione e convogliamento delle acque piovane. Nei primi due gradi di giudizio la domanda viene respinta perché secondo i giudici, quello che è accaduto, è qualcosa di imprevedibile avente un carattere eccezionale.

Manca il nesso causale. Nella motivazione della sentenza si legge che è stata l'eccezionalità del fenomeno atmosferico ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa imputabile all'ente e i danni subiti. Alla luce della eccezionalità del fenomeno atmosferico, non si può prendere in considerazione l'ipotesi di una connessione tra pretese condotte colpose imputabili all'ente comunale e i danni lamentati dalla famiglia che ha citato in giudizio il Comune. Partendo dal presupposto che il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale, per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili (Cass. 15384/2006). In tale contesto l'evento è stato ritenuto imprevedibile ed assolutamente eccezionale.


Un duro colpo per gli alluvionati. Si arriva in Cassazione, ma l'esito non cambia. I Supremi giudici (Cass., ord. n. 3767/2014) negano la legittimità del risarcimento richiesto perché l'evento assume i connotati di eccezionalità ed imprevedibilità. Per tali motivi è da escludersi la responsabilità del Comune, limitatamente alla inidoneità delle opere di canalizzazione delle acque piovane nell'abitato.

Quando il violento nubifragio non “salva” il Comune. Un caso analogo a quello analizzato si è verificato quando, a causa di un evento alluvionale accaduto in Lombardia, molte abitazioni sono state inondate da acqua piovana. In questo caso il Comune presentò ricorso in Cassazione, per dimostrare la correttezza della propria azione e per evitare, quindi, le responsabilità per l'allagamento. Secondo il Comune la manutenzione dei tombini era stata effettuata a regola d'arte, nessuna richiesta risarcimento a carico dell'amministrazione comunale poteva trovare fondamento. Ma la Cassazione affermò la responsabilità del Comune visto che “l'addensamento, pur di grande violenza, dell'acqua piovana misto a detriti lungo l'area antistante il locale danneggiato ed il successivo allagamento costituivano un fatto prevedibile e tempestivamente eliminabile mediante l'adeguamento delle opere pubbliche secondo le corrette norme tecniche, onde impedire lesioni dell'altrui proprietà”. Conseguenza logica, quindi, è il rigetto del ricorso presentato dal Comune, costretto a risarcire i danni all'assicurazione (Cassazione civile, ordinanza 27.10.2011 n° 22479). Due anni dopo la stessa Cassazione, con sentenza 10898 del 2013, sempre a seguito di pioggia di eccezionale intensità, ha stabilito che nei confronti dei cittadini l'amministrazione deve osservare il divieto di "neminem laedere" che di per sé implica “l'obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che nella medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate (...) possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un danno ingiusto”. Può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che chi ne è custode provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato.

Fonte: CondominioWeb.com

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