giovedì 20 febbraio 2014

Dal 2014 obbligo rinnovabili per i nuovi edifici. Dopo il sì della camera, ora arriva in senato il decreto Milleproroghe con scadenze senza proroghe sulle rinnovabili.



Dal 2014 obbligo rinnovabili per i nuovi edifici. 
Dopo il sì della camera, ora arriva in senato il 
  decreto Milleproroghe con scadenze senza proroghe   sulle rinnovabili.

19/02/2014
di Angelo Pesce


Dopo l'approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato dell'emendamento 4.0.2. proposto in aula al DDL di conversione in legge del Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2013, n 150) e quella definitiva della Camera del 17 febbraio 2014, con 216 voti favorevoli e 116 contrari, il provvedimento passa adesso al Senato per la conclusione dell'iter legislativo entro il 28 febbraio p.v.

Ma analizziamo su cosa verte il provvedimento. Dal 31 maggio 2012 era in vigore l'obbligo di “integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 e dall'allegato 3 del D.lgs. n. 28/2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, in attuazione della Direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile. Le norme stabilivano che gli edifici soggetti all'obbligo dovessero prevedere l'uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento, al fine di ottenere margini di risparmio molto elevati, nel rispetto dell'ambiente e con l'impiego di tecnologie di ultima generazione.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia termica, la legge stabilisce che vengano “progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria”. Oltre che per gli edifici di nuova costruzione, l'obbligo del ricorso a fonti rinnovabili per gli impianti termici, valeva anche per gli immobili esistenti che presentassero superfici utili maggiori di 1.000 mq., soggetti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione.

Erano dunque state fissate delle tempistiche specifiche da rispettare perché venissero assicurate delle misure percentuali di consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Queste scadenze, che avevano subito uno slittamento posticipato di un anno alla prima approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, di un emendamento al D.L. Milleproroghe, in seconda approvazione alla Camera ha visto un ulteriore variazione dietro la richiesta presentata dagli emendamenti del Movimento 5 Stelle e del SEL. Le precedenti proroghe, dunque, vengono cancellate lasciando invece confermati i termini per gli obblighi minimi prescritti dal D.Lgs. 28/11. Ecco quindi le nuove scadenze previste (Tab. 1).

Tab. 1 – Percentuali somma consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.



 

Ricordiamo che le leggi regionali non possono essere in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011, ma possono prevedere norme più restrittive e che l'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Fonte: CondominioWeb.com

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