giovedì 6 febbraio 2014

Se l'immobile con più appartamenti è di un unico proprietario, i conduttori non sono condomini

Se l'immobile con più appartamenti è di un unico proprietario, i conduttori non sono condomini

05/02/2014
di Alessandro Gallucci


Un nostro lettore ci pone il seguente quesito:
 
Gentilissimo, abito in un edificio di quattro unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario che tra le altre cose ha parecchi edifici nella zona. Il proprietario ha delegato la gestione degli immobili ad una persona, insomma li ha dati in amministrazione. 
 
Il nostro amministratore può essere considerato un amministratore di condominio? Egli ritiene che non esiste un condominio vero e proprio a causa del numero esiguo di appartamenti. E’ vero? 
 
Che cosa dobbiamo fare in particolare per quello che riguarda la pulizia dei vani comuni (scale e finestre) e l’illuminazione di quest’ultime. Potrebbe suggerirmi quali diritti mi concede la legge in merito?”
 
La risposta, che andremo a spiegare qui di seguito, è la seguente: è vero, voi non abitate in un condominio vero e proprio perché nessuno e proprietario (e quindi essendovi un unico proprietario non v’è condominio, ossia comproprietà, sulle cose individuate dall’art. 1117 c.c.) e non perché, come dice l’amministratore immobiliare non ci sono i numeri sufficienti. 
Nonostante ciò la legge vi riconosce alcuni diritti in merito alla gestione di alcuni impianti e servizi comuni alle singole unità immobiliari.
 
La legge di riferimento è la legge n. 392 del 1978 e nello specifico l’art. 10 , rubricato Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini, che recita:
 
“Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
 
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini”.
 
E’ evidente che i commi di riferimento per i casi di edifici non in condominio (come quello in esame) siano quelli dal terzo al quinto.
 
Sul punto è bene chiarire subito, sulla scorta di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali che non esiste alcun obbligo, in capo al proprietario, di convocazione delle assemblee dei così detti condomini di gestione.
 
In tal senso è stato affermato che  “nel caso di edificio non in condominio, non sussiste a carico del proprietario dell'edificio l'obbligo di convocare in assemblea i conduttori e come, quindi, non sia configurabile a carico del proprietario-locatore un inadempimento al riguardo” (Cass. 3 agosto 1995 n. 8484).
 
Ed allora, che cosa fare? Si tratta di convincere il proprietario a concedere ai conduttori di autogestire i servizi comuni e di farlo tramite una persona di propria fiducia oppure di farlo in proprio. Se il proprietario non volesse, anche per i servizi relativi alle parti comuni devono considerarsi norme di riferimento quelle che regolano la locazione (e quindi anche i singoli contratti) e non quelle disciplinanti il condominio negli edifici.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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