lunedì 10 febbraio 2014

Quali imposte ipotecarie e catastali per il Trust immobiliare?

Quali imposte ipotecarie e catastali per il Trust immobiliare?

10/02/2014
Avv. Stefano Narducci


Recentemente la giustizia tributaria è tornata ad occuparsi della questione delle imposte ipo-catastali da applicare nel caso di costituzione di un trust immobiliare, nel quale si prevedano beneficiari finali che, in un momento futuro, acquisteranno la proprietà dei beni.
 
Il nocciolo della questione riguarda la natura dell’atto istitutivo del trust e la posizione del trustee (gestore e titolare formale dei beni) e dei beneficiari finali. In particolare se, con il trasferimento dei beni dal disponente al trustee, si realizzi o meno quel “trasferimento di ricchezza” che la norma tributaria prevede quale presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
 
Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con l’istituzione di un trust come quello appena descritto, la risposta deve essere positiva. Infatti, il trustee ha piena titolarità e gestione del patrimonio immobiliare finché non si realizza il trasferimento dello stesso - a titolo gratuito - a favore dei beneficiari, per cui “la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall’origine a favore del beneficiario”, realizzando il presupposto che la norma richiede per l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale e non in misura fissa.
 
Del resto – sostiene sempre la CTR di Napoli – quando si istituisce un trust si procede all’iscrizione e all’effettuazione di volture catastali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2643 c.c., diversamente da quanto avviene per la creazione di “vincoli di destinazione” di cui all’art. 2645-ter c.c., ove si crea un vincolo opponibile ai terzi, ma non vi è un contestuale trasferimento del diritto.
 
La decisione richiamata è alquanto discutibile. Essa si colloca certamente nel solco delle Circolari n. 48/E del 2007 e 3/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, che esprimono esattamente la medesima posizione in relazione all’applicazione delle imposte ipo-catastali ai trust immobiliari, ma contrasta decisamente con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e con il ragionamento logico-giuridico che da sempre caratterizza l’orientamento dottrinale in materia.
 
Infatti, come sostenuto dal contribuente, nel momento in cui si va a costituire un trust del tipo suindicato, secondo cui il trustee gestirà i beni immobili in ottemperanza alle volontà del disponente, per poi trasferirli ai beneficiari finali, si è presenza di una “liberalità sottoposta a condizione sospensiva”.
 
La circostanza per cui i beni, in virtù dell’atto istitutivo, risultino nella “piena ed esclusiva proprietà del trustee”, così come evidenziato dai giudici tributari, non può certamente inficiare la ratio della norma, che intende colpire con l’imposta proporzionale “l’arricchimento” realizzatosi a favore di qualcuno diverso dall’alienante. Cosa che non si verifica in capo al trustee, che non ottiene alcun incremento di ricchezza personale nonostante risulti “formalmente” il proprietario dei beni.
 
Non vorremmo pensare che queste decisioni siano frutto di un disegno che tende in primis a salvaguardare le sofferenti entrate dello Stato, ma di fronte a orientamenti che sovvertono la logica di un istituto come quello del trust, nonché la stessa finalità della norma applicata, risulta davvero difficile esimersi dal farlo.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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