mercoledì 5 febbraio 2014

Il termine per la denuncia dei difetti di costruzione decorre dalla loro conoscenza e quando questa è avvenuta lo decide il giudice

Il termine per la denuncia dei difetti di costruzione decorre dalla loro conoscenza e quando questa è avvenuta lo decide il giudice


03/02/2014
di Alessandro Gallucci


La denuncia dei difetti delle opere nel contratto d’appalto, più nello specifico dei gravi difetti di cui s’occupa l’art. 1669 c.c., decorre dalla data in cui il committente né ha conoscenza.
 
Da quel momento, chi ha commissionato le opere (a dire il vero vista la natura extracontrattuale della responsabilità dell’art. 1669 c.c. anche l’amministratore di condominio, per le parti comuni e l’acquirente di un immobile venduto dal costruttore) ha un anno di tempo per segnalarle a chi le ha realizzate.
 
L’azione giudiziale per i dovuti risarcimenti e le necessarie riparazioni, a sua volta, può essere esperita entro un anno dalla denuncia.
 
I termini di denuncia ed azione, dunque, sono molto stretti e la loro mancata osservanza può far incorrere in decadenze capaci di vanificare ogni pretesa riparatoria o risarcitoria.
 
Proprio in questo contesto, spesso, ci si domanda: qual è il momento in cui può dirsi conosciuto il difetto o, meglio, l’entità del problema e di conseguenza l’azione esperibile?
 
È bene ricordare, infatti, che se più che di un grave difetto si tratta di un vizio o di una difformità dell’opera rispetto a quanto pattuito, la responsabilità dell’appaltatore assume natura contrattuale ed è regolata dall’art. 1667 c.c.
 
Alla domanda che ci siamo posti in precedenza è spesso chiamata a rispondere la Suprema Corte di Cassazione. Da ultimo lo ha fatto nella sentenza n. 28202 del 17 dicembre 2013.
 
In quell’occasione i giudici di piazza Cavour hanno specificato che “l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici; per il che, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053)” (Cass. 17 dicembre 2013, n. 28202).
 
Il problema, in questo, contesto è un altro: e se il danneggiato conosce già da tempo vizi e gravità dei medesimi ma cincischia e poi cerca di recuperare il tempo perduto individuando il momento della reale conoscenza della situazione dell’immobile ad una consulenza tecnica?
 
Al riguardo la Corte di Cassazione, sempre nella medesima pronuncia, ha specificato che il ricorso ad una consulenza tecnica (o ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.) “non può giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere d'un perito (cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016). Sulla specifica responsabilità del direttore dei lavori per colpa professionale in concorso con l'appaltatore cfr. Cass. 23.7.2013 n. 17874 e Cass. 27.8.2012 n. 14650. Nella specie l'azione è stata svolta per gravi vizi nell'esecuzione dei lavori, confermati dalla espletata consulenza ed i quesiti, così come proposti, sono inidonei a ribaltare la corretta decisione adottata” (Cass. 17 dicembre 2013, n. 28202).
 
In buona sostanza: gli elementi tecnici sono fondamentali per la conoscenza del reale stato dei luoghi ma non indispensabili se preventivamente ed in altro modo conosciuti dall’interessato.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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