martedì 25 febbraio 2014

Imposta di registro al 2% per la prima casa, dalle Entrate i chiarimenti sulla nuova tassazione.

Imposta di registro al 2% per la prima casa, dalle Entrate i chiarimenti sulla nuova tassazione.
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E di oggi 21 febbraio 2014 che fornisce le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova tassazione degli atti immobiliari, introdotta dal Dlgs n. 23/2011, come modificato dal Dl n. 104/2013 e dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013).
Tre aliquote per l'imposta di registro
A partire dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro. Inoltre, passa da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva.
Imposta di registro leggera per la prima casa
La riforma prevede un'imposta di registro leggera per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9). Per beneficiare del trattamento di favore, al momento della stipula dell’atto di trasferimento è sufficiente indicare la classificazione dell’immobile nelle categorie catastali da A/2 a A/7. Ciò a patto che siano comunque soddisfatte le altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur). Le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa. La circolare n. 2/E si sofferma poi, anche con esempi di calcolo, sull’agevolazione prima casa in caso di successione e donazione e sul credito d’imposta riconosciuto per il riacquisto entro l’anno.
Conferimento di immobili ai soci e atti giudiziari
La nuova circolare pubblicata oggi illustra anche gli effetti della riforma sugli atti societari con riguardo al conferimento di beni immobili e assegnazione ai soci: in relazione a questi atti, trovano applicazione le aliquote dell’imposta di registro del 9 o del 12%, per un importo minimo pari a 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Chiariti anche gli aspetti relativi agli atti giudiziari che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili e la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.
Novità in vigore dal 1° gennaio 2014
Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio di quest’anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione.

FONTE : MUTUI&FUTURO

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