giovedì 6 febbraio 2014

LA MANCANZA DELLA FIRMA NON COMPORTA L'INVALIDITÀ

LA MANCANZA DELLA FIRMA NON COMPORTA L'INVALIDITÀ

Per un appartamento concesso in locazione si è provveduto alla registrazione telematica del contratto tramite il programma Siria. Le parti non sono, però, in possesso delle copie firmate del contratto. Ovviamente il comportamento seguito fin qui dalle parti (pagamento dei canoni, scadenze, eccetera) rispecchia esattamente quanto stabilito nel contratto registrato. Ora il conduttore vorrebbe eccepire la nullità del contratto per mancanza della forma scritta. Il contratto registrato presso l'agenzia delle Entrate è valido in tal senso, pur non riportando la firma delle parti?
L'articolo 13 della legge 431 del 1998 stabilisce che: «È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato».L'articolo 1, comma 346, della legge 311 del 2004 stabilisce che: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati». L'articolo 3, comma 9, Dlgs 23 del 2011 precisa che: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio».In tutte le disposizioni sopra citate sono previste a pena di nullità la presenza della forma scritta del contratto e la sua registrazione. Non si parla di sottoscrizione dello stesso come vizio invalidante. È quindi da ritenersi che la mancata firma del contratto non sia elemento che possa comportare la nullità dello stesso non potendosi interpetare estensivamente tale vizio, in quanto non espressamente sanzionato per legge. La presenza di un contratto scritto e registrato, unitamente al comportamento tenuto delle parti che hanno dato esecuzione allo stesso fanno ritenere pienamente valide ed efficaci le obbligazioni assunte dalle parti in merito alla locazione.
FONTE : CASA24PLUS

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