giovedì 6 febbraio 2014

L'estetica prevale sulla refrigerazione. I condizionatori d'aria vanno rimossi.

L'estetica prevale sulla refrigerazione. I condizionatori d'aria vanno rimossi. 

05/02/2014
di Ivan Meo


(Tribunale  Milano sentenza 12037, sezione 13°, del 01-10-2013)
 
Con una sentenza emessa dal Tribunale di Milano (sentenza 12037, sezione 13°, del 01-10-2013) i giudici hanno stabilito che se da un lato, al fine di una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, può essere consentito realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento , vi è anche da contemperare il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l'estetica dello stabile anche se che si tratti di edifici di non particolare pregio artistico. 
 
Il condizionatore d’aria. Pregi e difetti. Il condizionatore  è diventato un bene di conforto essenziale e ineludibile per la vita di tutti i giorni. Al pari di quanto accade per altri impianti tecnologici, anche il climatizzatore deve sottostare ad una disciplina che ne consenta un uso rispettoso delle normative vigenti in materia di decoro architettonico nonché delle norme del codice civile al fine di non pregiudicare i diritti dei terzi, e nella fattispecie, dei condòmini.A seconda della tipologia e struttura dell’impianto di climatizzazione, occorre adottare una serie di precauzioni: infatti, nel caso di utilizzazione di un condizionatore portatile, le cautele sono sicuramente minori rispetto a quelle necessarie a seguito dell’installazione di un macchinario fisso dotato di motore esterno. In quest’ultimo caso si dovrà valutare non solo il potenziale pregiudizio architettonico ma anche la tollerabilità delle immissioni sonore.  Pertanto, emerge la necessità di un contemperamento dei diritti del proprietario e quelli del condominio atteso che possono sorgere contrasti in ordine a diversi profili quali: le immissioni, il danno estetico all’edificio, le distanze, ecc.
 
Le restrizioni all’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Nel caso di specie, il giudice meneghino, osserva che, ogni condomino al fine di poter realizzare una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, può realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento. L'esigenza di refrigerazione dei complessi condominiali deve comunque essere contemperata con il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l'estetica dello stabile, che secondo costante giurisprudenza è "costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico" (Cass. n. 27551/2005; Cass. n. 12343/2003). Per tali ragioni il Giudice precisa che tale contemperamento deve realizzarsi tenendo conto degli interessati e dello stato dei luoghi. A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato come si possa parlare di decoro architettonico, in tema di condominio, anche laddove  possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia (Cass. civ., Sez. II, 4.04.2008, n. 8830). Ogni edificio ha, quindi, una propria dignità architettonica in relazione alla quale l’accertamento della violazione del divieto di alterazione il decoro architettonico deve essere più o meno rigorosa a seconda del carattere del fabbricato. 
 
Condizionatori sporgenti. Nel caso di specie i condizionatori sulla facciata del Condominio alterano il decoro architettonico dello stabile, perché oltre ad essere sporgenti sono anche ben visibili da chiunque e per tali motivi alterano e deteriorano il decoro e l'estetica dello stesso.
 
Il vincolo del regolamento. Inoltre il Giudice fa notare che nel caso di specie  vi è una norma del regolamento condominiale che prevede espressamente il divieto di modificare l'architettura, estetica e simmetria del fabbricato. Le disposizioni del regolamento condominiale avendo carattere vincolante e costituiscono obbligo per i condomini e per tali motivi i manufatti installati  violano tanto il regolamento di condominio quanto il disposto dell'art. 1102 c.c.
 
Assemblea contraria. Da ultimo vi è la carenza dell’autorizzazione assembleare, anzi un esplicito divieto della stessa tali da far ritenere che  i condomini avessero comunque posizionato sulla facciata condominiale i condizionatori occupando le parti comuni.
 
La decisione. Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice milanese dispone quanto segue:
 
il singolo condomino non può posizionare il condizionatore sulla facciata dell'edificio se la delibera assembleare lo ha espressamente vietato;
la modifica apportata sulla parte comune danneggia il decoro e l'estetica dello stabile;
vi  sono delle nel regolamento condominiale che prevedo espressamente il divieto di modificare l'architettura, estetica e simmetria del fabbricato;
è del tutto irrilevante che gli stabili attigui permettano un uso differente dell'esterno dei fabbricati.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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